Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: rappresentante comune

Tribunale di Bologna, 2 Giugno 2026
Stallo assembleare da comunione ereditaria delle quote e nomina giudiziale del liquidatore
In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in...

In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in comunione non provvedano all’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c., né alla designazione del rappresentante comune, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., l’omissione di tali adempimenti può determinare l’impossibilità di individuare con certezza i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, di ricostituire validamente l’assemblea dei soci.

Ne consegue che, ove l’assemblea non sia in grado di deliberare né sulla nomina del liquidatore né sulle ulteriori decisioni necessarie alla gestione della fase di scioglimento, l’inerzia o il rifiuto degli eredi di adempiere agli obblighi imposti dalla legge integra una situazione di stallo decisionale imputabile al mancato funzionamento dell’organo assembleare, idonea a pregiudicare la corretta gestione della fase liquidatoria e gli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, giustificando la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.

Leggi tutto
08/06/2026
Data sentenza: 02/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Pasquale Liccardo
Registro : RG – 16114 –  2025
Tribunale di Venezia, 7 Maggio 2025
Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare
Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo...

Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare unitariamente la volontà dei contitolari della quota. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto in assemblea sulla base di una determinazione unilaterale del rappresentante, in difetto di previa consultazione dei comunisti e come se egli fosse titolare esclusivo della partecipazione, integra grave inadempimento dei doveri inerenti alla carica e costituisce giusta causa di revoca cautelare.

La figura del rappresentante comune della partecipazione sociale in comunione è riconducibile a quella del mandatario collettivo; ne consegue che anche il singolo comunista, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., ove la permanenza nella carica sia idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti partecipativi dei contitolari.

In materia di partecipazioni sociali in comunione, non sussiste litisconsorzio necessario della società nel giudizio promosso nei confronti del rappresentante comune per ottenerne la revoca, quando la causa petendi risieda nella violazione degli obblighi assunti dal rappresentante verso i comunisti e non involga rapporti facenti capo alla società.

La pendenza del giudizio di divisione della partecipazione sociale in comunione non determina continenza rispetto al separato procedimento cautelare avente ad oggetto la revoca del rappresentante comune, trattandosi di azioni fondate su distinta causa petendi e in difetto di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dell’inadempimento del rappresentante e la decisione sulla domanda divisionale.

Sussiste il periculum in mora ai fini della revoca cautelare del rappresentante comune delle partecipazioni sociali allorché emerga il rischio concreto di reiterazione di condotte idonee a comprimere, fino alla divisione della quota, l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi spettanti al contitolare.

Il giudice adito in via cautelare per la revoca del rappresentante comune delle partecipazioni sociali non può procedere contestualmente alla nomina di un nuovo rappresentante, dovendo tale nomina essere richiesta al tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Leggi tutto
29/04/2026
Data sentenza: 07/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Torresan
Registro : RG – 24854 –  2024
Tribunale di Bari, 10 Giugno 2026
Presupposti della denunzia ex art. 2409 c.c. e rappresentante comune
In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone...

In tema di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c., alla luce della nuova formulazione della norma, il ricorso presuppone l’allegazione e la dimostrazione: a) dell’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di essi gravanti; b) del possibile danno alla società o a una o più società controllate derivante da tali irregolarità, restando invece irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato ai soci o a terzi.

Il riferimento normativo alle “gravi irregolarità nella gestione”, in luogo della precedente formulazione relativa all’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, circoscrive la rilevanza alle sole violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare un pericolo di danno per la società o per le società controllate, con esclusione delle violazioni concernenti meri profili organizzativi o attinenti all’esercizio dei diritti dei soci o dei terzi.

Le irregolarità devono consistere in violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative suscettibili di arrecare danno al patrimonio sociale o di provocare un grave turbamento dell’attività sociale; il controllo giudiziale è finalizzato al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi a valutazioni di opportunità o convenienza delle scelte gestorie.

Leggi tutto
21/04/2026
Data sentenza: 10/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 3029 –  2025
Tribunale di Bari, 2 Maggio 2024
I presupposti del sequestro giudiziario su azioni
Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i...

Non ricorre controversia sulla proprietà o sul possesso di azioni che legittimi la concessione di un sequestro giudiziario per i fini di cui all'art. 670, comma 1 n. 1) c.p.c. nell'ipotesi in cui le azioni di merito preannunciate dal ricorrente o, a seconda del caso, reclamante e sottese alla richiesta di sequestro giudiziario siano la domanda di scioglimento della società mediante scissione parziale, l'accertamento della mala gestio del rappresentante della comunione ereditaria e lo spoglio della titolarità dei diritti derivanti dalla partecipazione azionaria posto che questi ultimi possono essere esercitati unicamente dal rappresentante comune in via esclusiva secondo le istruzioni della maggioranza dei contitolari.

Leggi tutto
07/03/2026
Data sentenza: 02/05/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro : RG – 12738 –  2023
Tribunale di Cagliari, 6 Giugno 2025
Clausola compromissoria, contitolarità della quote e ricorso ex art. 2409 c.c.
Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell’ipotesi in cui sia presente nello statuto...

Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in senso lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.

Il disposto di cui all’art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”, contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate. Si deve quindi escludere la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2409 c.c. del singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale.

Le “gravi violazioni” segnalate dal socio di minoranza ex art. 2409 c.c. devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.

Leggi tutto
22/01/2026
Data sentenza: 06/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Luca Angioi
Registro : RVG – 9904 –  2024
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026
Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore
I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca...

I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e  che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l'art. 2468 c.c. mira a tutelare.

L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

Leggi tutto
11/12/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 19911 –  2024
Tribunale di Catania, 24 Giugno 2026
Rappresentante comune e comproprietà della quota di s.r.l.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, cui compete in via esclusiva l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla quota -quali il diritto di voto, l’impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all’assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari. Ne consegue che i contitolari della quota diversi dal rappresentante comune non sono legittimati a impugnare la delibera adottata con il voto di quest’ultimo, poiché solo al rappresentante comune compete l’esercizio di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il semplice venir meno del rapporto di fiducia tra uno solo dei comproprietari della quota e il rappresentante comune non è sufficiente per configurare una violazione delle disposizioni in materia di mandato, occorrendo -a tal fine- che emerga una negligenza del mandatario con riguardo a tutti i comproprietari della quota.

Affinché possa configurarsi una situazione qualificabile come “abuso della maggioranza”, è necessario che l’agire del socio risulti diretto a perseguire un interesse personale in contrasto con quello sociale, tale da non arrecare alcun beneficio alla società, oppure che sia deliberatamente diretto in modo intenzionale e fraudolento a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’onere di provare l'esistenza di una condotta abusiva ricade sul socio di minoranza, ma, al di fuori dell'ipotesi di esercizio "ingiustificato" o "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci di maggioranza, resta preclusa al Giudice qualunque verifica in merito alle ragioni che hanno condotto i soci di maggioranza a votare in un senso o nell'altro.

Leggi tutto
17/11/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RVG – 8780 –  2024
Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026
I poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti
Non vi è dubbio che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di...

Non vi è dubbio che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di cui all’art. 2418 c.c., ma è anche corretto ritenere che tra questi sia ricompreso il potere di chiedere la consegna dei titoli rappresentativi del prestito azionario, che è certo un aspetto della tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti (siano essi uno o più).

Leggi tutto
08/11/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RVG – 7052 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 6 Agosto 2024
Comproprietà di una partecipazione sociale e curatore speciale
In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far...

In tema di comproprietà di una partecipazione sociale, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dei singoli comproprietari a far valere, uti singuli, i diritti derivanti dalla partecipazione nonché l’esercizio delle azioni giudiziali dirette alla tutela della partecipazione medesima, atteso che l'art. 2347, comma 1, c.c., nel considerare la ipotesi di azione in comproprietà, ha previsto che l'esercizio dei diritti dei contitolari sia compiuto da un rappresentante comune.  Al fine di evitare che la mancata nomina elettiva, per contrasti all'interno della comproprietà, possa impedire quell'esercizio, la norma da ultimo citata ha stabilito che la nomina possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria, così coprendo un vuoto normativo sul punto e ad un tempo confermando la obbligatorietà dell'esercizio unitario dei diritti attraverso la rappresentanza comune.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale. In questa prospettiva deve essere letto, inoltre, l’art. 2468, comma 5, c.c., il quale contempla una ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali.

Il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l’incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità.

Leggi tutto
23/11/2024
Data sentenza: 06/08/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 5158 –  2018
Tribunale di Catanzaro, 6 Febbraio 2024
Esercizio dei diritti sociali afferenti a quota di s.r.l. in comproprietà
In tema di esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio di una società di capitali, nel caso di quota...

In tema di esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio di una società di capitali, nel caso di quota indivisa in comproprietà tra più soggetti, l'art. 2468, co. 5, c.c. prevede che i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune. Tale disposizione detta un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario, questo, del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., norma che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità delle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

Leggi tutto
05/04/2024
Data sentenza: 06/02/2024
Registro : RG – 2000 –  2023
Tribunale di Napoli, 31 Ottobre 2023
In caso di comproprietà di partecipazioni, solo il rappresentante comune ha diritto a impugnare una delibera
La disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza  necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al...

La disposizione dettata dall’art. 2468, co. 5, c.c. contempla un’ipotesi di rappresentanza  necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l’insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario - questo - del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all’art. 2347 c.c., norma che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell’esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l’amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall’altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate.

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.

La controversia relativa all’impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata per abuso del diritto di voto da parte della maggioranza consiste nella denunzia di una causa di annullabilità della delibera e non di nullità. Ne consegue che il terzo non è legittimato a proporre l’impugnazione per vizio di annullabilità della delibera.

Nell’azione di nullità di delibera assembleare, a differenza che nell’azione di annullamento ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse, il terzo deve allegare e dimostrare un interesse concreto ed attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, ai fini della proponibilità dell’impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Ciò significa che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purché titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.

L’art. 2469 c.c. stabilisce che le partecipazioni sociali nelle s.r.l. possono essere liberamente trasferite, nei limiti delle previsioni dell’atto costitutivo, ma tale trasferimento ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito presso il registro delle imprese dell’atto notarile che attesta la cessione della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c. La qualifica di socio non interviene con il mero deposito della domanda pubblicitaria, ma dal momento dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese. Quindi, l’iscrizione nel registro delle imprese fa sì che l’acquirente diventi socio della società e permette a quest’ultimo di opporre il proprio acquisto e la propria qualifica ai terzi.

L’operatività dell’art. 2500 bis c.c. è circoscritta alla sola delibera di trasformazione e a quelle a essa strettamente funzionali e non anche a delibere meramente contestuali o accessorie. L’invalidità della deliberazione contenente modifiche non consentite non è sanata dall’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2500 bis c.c., tutelando detta norma la stabilità dell’organizzazione del nuovo tipo societario, rispetto alla quale restano ininfluenti le deliberazioni solo occasionate dalla trasformazione.

La convocazione dell’assemblea non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve comunque essere ricevuta prima dell’assemblea, di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo. Nulla impedisce ai soci di convenire, all’atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione anziché dalla sua spedizione. Occorre, però, sottolineare che la disciplina ha pur sempre per presupposto che il socio sia convocato: e ciò può dirsi avvenuto solo a condizione che l’avviso di convocazione abbia in qualche modo raggiunto il proprio scopo di far sapere al socio che si terrà un’adunanza in un certo luogo, in una certa data e con un certo ordine del giorno (anche se lo spazio di tempo a sua disposizione per prepararsi ad intervenire può in concreto risultare variabile).

Leggi tutto
22/01/2024
Data sentenza: 31/10/2023
Registro : RG – 27114 –  2020
Tribunale di Roma, 21 Settembre 2023
Comproprietà di partecipazione in s.r.l. e legittimazione a impugnare la delibera assembleare
Qualora una quota di s.r.l. sia oggetto di comproprietà (volontaria o ereditaria), ogni posizione attiva dei diritti dei singoli comproprietari...

Qualora una quota di s.r.l. sia oggetto di comproprietà (volontaria o ereditaria), ogni posizione attiva dei diritti dei singoli comproprietari deve essere fatta valere dal rappresentante comune, il quale deve essere eletto a maggioranza, a sua volta calcolata non per teste, bensì avendo a riguardo al valore delle quote dei partecipanti alla comproprietà, ai sensi dell’art. 2468, co. 5 c.c., il quale rinvia agli artt. 1105 e 1106 c.c. Pertanto, in caso di comproprietà di partecipazioni, unico titolare della legittimazione a impugnare una deliberazione assembleare non è il singolo comproprietario – carente del potere di impugnare, così come di quello di esercitare il diritto d'intervento e di voto in assemblea –, bensì unicamente il rappresentante comune.

Leggi tutto
09/01/2024
Data sentenza: 21/09/2023
Registro : RG – 83308 –  2017
logo