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Sentenze con tag: registrazione in malafede

Tribunale di Torino, 2 Novembre 2026, n. 810/2026
Nullità del marchio registrato in mala fede dall’ex licenziatario durante le trattative di acquisto
La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella...

La domanda di nullità del marchio per registrazione in mala fede, ai sensi dell’art. 19, co. 2, c.p.i., e quella per difetto di novità, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., hanno presupposti diversi e non incompatibili, perché la prima riguarda una condotta del registrante connotata da un’intenzione disonesta, la seconda i requisiti di registrabilità del marchio alla luce di diritti anteriori. Esse possono quindi essere proposte nello stesso giudizio, anche in via subordinata, e l’accoglimento dell’una fa venir meno l’interesse all’altra.

La registrazione è in mala fede quando il registrante, al momento del deposito, è consapevole che altri possa vantare una legittima aspettativa di tutela su quel segno, o abusa di un rapporto di collaborazione o di fiducia. Non occorre la prova certa che il registrante conoscesse l’intenzione dell’altro di procedere alla registrazione, se la coincidenza temporale tra i contatti tra le parti e il deposito induce a ritenere che egli ne avesse quanto meno il sospetto e il timore. [Nella specie, la società tessile che per anni era stata licenziataria esclusiva del marchio «KIPAWA 1938», ideato dall’armatore dell’omonima imbarcazione, registrato e poi non rinnovato, aveva depositato la domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo essere stata interpellata dal titolare sul possibile acquisto del marchio e un giorno prima che questi tentasse il deposito; poco dopo aveva depositato anche il marchio «KIPAWA»].

La concessione in licenza costituisce sfruttamento del segno distintivo ai sensi dell’art. 23, co. 2, c.p.i. Ai fini della nullità per registrazione in mala fede, che tutela proprio la legittima aspettativa di chi ha ideato il segno e intende proteggerlo con la registrazione, sono irrilevanti il mancato rinnovo della precedente registrazione, l’assenza di iniziative imprenditoriali dell’ideatore e la sua inattività per alcuni anni.

La dichiarazione di nullità del marchio registrato in mala fede non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre la prova del nesso causale e dell’entità del pregiudizio, e il guadagno tratto dal registrante dall’uso del marchio non costituisce di per sé un danno per l’ideatore che non abbia allegato di svolgere un’attività concorrente né abbia proposto una domanda di contraffazione del proprio marchio di fatto. Per le stesse ragioni non possono essere disposte la rimozione del marchio dai prodotti, il ritiro dal commercio e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 124 c.p.i., misure che presuppongono la violazione di un diritto di proprietà industriale. [Nella specie, l’allegazione che la registrazione avesse impedito la cessione del marchio era stata formulata solo in comparsa conclusionale].

Il licenziatario che non ha eseguito la prestazione corrispettiva prevista dalla licenza può paralizzare la domanda risarcitoria del licenziante con l’eccezione di inadempimento, senza necessità di chiedere la risoluzione del contratto, quando il licenziante non prova di aver adempiuto ai propri obblighi promozionali. [Nella specie, la licenza gratuita del marchio prevedeva la fornitura di abbigliamento per l’equipaggio a fronte della partecipazione dell’imbarcazione a manifestazioni sportive; l’imbarcazione era stata venduta e non vi era prova della partecipazione alle regate nel periodo contestato].

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17/10/2026
Data sentenza: 02/11/2026
Numero: 810/2026
Carica: Presidente
Giudice: Alberto La Manna
Relatore: Marisa Gallo
Registro : RG – 3293 –  2024
Tribunale di Bologna, 25 Ottobre 2026, n. 1561/2025
Marchio di fatto, insegna e registrazione in malafede: segni generici e notorietà riferita alla sola denominazione dell’ente
In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità...

In materia di marchi non registrati, il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 2571 c.c. è ravvisato nella priorità d’uso o, alternativamente, nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La notorietà e il preuso devono essere provati con specifico riferimento al segno rivendicato: la documentazione che attesta il prestigio della denominazione sociale e dell’emblema di un ente non dimostra la notorietà o la priorità d’uso delle parole generiche in essa contenute [nella specie, “Guide”, “Caffè delle Guide”, “Bar delle Guide”], troppo generiche perché su di esse possano vantarsi diritti di esclusiva; né la proprietà di un’insegna materiale, riservata al locatore nell’atto di cessione dell’azienda tra i gestori, vale a costituire in capo a lui un marchio di fatto, quando l’azienda sia stata sempre esercitata sotto quell’insegna da terzi conduttori titolari delle licenze amministrative.

La clausola del contratto di locazione dell’immobile che impone al conduttore di mantenere l’insegna del locale, riferibile alla proprietà di un oggetto materiale e formulata in termini generici, non integra un contratto di licenza di marchio di fatto.

La fattispecie della registrazione in malafede di cui all’art. 19, comma 2, c.p.i. abbraccia le ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sia a conoscenza al momento del deposito, ed è ravvisabile, tra l’altro, quando il depositante abusi di un rapporto di collaborazione e fiducia; scopo della norma è tutelare chi, pur avendo l’intenzione di registrare un marchio, non lo abbia ancora fatto e sia pregiudicato dalla preventiva registrazione di chi, consapevole di ciò, agisca allo scopo di ostacolare tale progetto. Non ricorre la malafede quando il preteso avente diritto, operante in un settore merceologico diverso, non abbia mai manifestato l’intenzione di registrare il segno per la classe interessata, quando il rapporto tra le parti sia di mera locazione dell’immobile, non qualificabile come rapporto di collaborazione e fiducia, e quando il registrante abbia legittimamente acquistato da un terzo l’azienda esercitata sotto quel segno.

La tutela dell’art. 8, comma 3, c.p.i., volta a evitare lo sfruttamento parassitario della notorietà delle denominazioni e degli emblemi di enti e associazioni non aventi finalità economiche, riguarda la denominazione e l’emblema notori dell’ente e non le parole generiche in essa contenute, tanto più quando i settori merceologici delle parti siano distinti.

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12/09/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1561/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 814 –  2022
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026, n. 313/2025
Le limitazioni all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto
Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con...

Con riferimento all’uso disgiunto del marchio da parte dei contitolari del diritto, l’art. 1102 c.c. non è pienamente compatibile con la disciplina dei marchi e tale condizione può essere superata tenendo conto sia della disciplina in materia di comunione che delle funzioni proprie del marchio, dalle quali discendono delle limitazioni consistenti, rispettivamente, nel divieto di alterazione della destinazione del segno e di uso decettivo dello stesso; ogni comproprietario ha quindi diritto di utilizzare il segno distintivo anche senza un’esplicita autorizzazione degli altri contitolari e disgiuntamente da essi, purché tale utilizzazione avvenga in modo da evitare che i prodotti o servizi contraddistinti dal medesimo marchio  abbiano differenze qualitative rilevanti o siano impiegati per contrassegnare prodotti o servizi diversi

La comunicazione tardiva all’UIBM dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 122, co. 6 c.p.i., avvenuta oltre i termini assegnati dal collegio e dal giudice istruttore è irrilevante, poiché, in assenza di espressa previsione di legge ex art. 152 c.p.c., a tali termini non può essere attribuita natura perentoria.

Non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale, per cui il potere del giudice di richiedere d’ufficio informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c. non può sostituire l’onere probatorio incombente sulla parte, la richiesta del Tribunale diretta all’UIBM circa l’esito delle domande di registrazione dei marchi della convenuta, poiché tale principio non si applica quando occorre verificare la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 120, co. 1 c.p.i., e la necessità di sospendere il giudizio, tutti aspetti che il giudice deve accertare d’ufficio; l’operatività di detto principio è quindi limitata alle ipotesi in cui si tratti di verificare la sussistenza o meno di circostanze per le quali vale l'onere di allegazione e di prova

La registrazione di un marchio è ritenuta in mala fede ogni qual volta chi chiede la registrazione intende pregiudicare, in modo non conforme alle pratiche leali, gli interessi di terzi, impedendo loro di continuare ad utilizzare il segno distintivo o di entrare nel mercato o ancora creando intralci alla registrazione del segno

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15/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 313/2025
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 12515 –  2018
Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026
La nullità del marchio registrato in malafede
Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che...

Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che rileva è la consapevolezza di ledere la legittima aspettativa di altri sul segno (ad esempio in caso di notorietà non ancora conseguita o in itinere o di conoscenza di investimenti altrui per lanciare un logo) mediante appropriazione dello stesso, in una prospettiva anticoncorrenziale di creazione di ostacoli all’attività di altri imprenditori del settore. L’onere di provare – a norma dell’art. 2697 c.c. – che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

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20/12/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 3376 –  2024
Tribunale di Roma, 21 Maggio 2020, n. 7567/2020
Legittimazione all’azione di nullità di un marchio; nullità per uso precedente del segno e decorrenza del termine per la la convalidazione
Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque...

Poiché secondo l’art. 122 c.p.i. l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, tra le parti legittimate è da annoverare anche il licenziatario del diritto di proprietà industriale.

In conformità all’art. 12 c.p.i., l’uso precedente del segno (identico o simile) inficia il carattere di novità del marchio registrato successivamente qualora il primo segno abbia assunto notorietà esorbitante l’ambito meramente locale; sul punto, deve compiersi una valutazione complessiva, che tenga conto dell’ambito di svolgimento dell’attività imprenditoriale e dell'investimento pubblicitario da parte di chi invoca la tutela del preuso. La mera conoscenza del preuso di un segno da parte di chi ha successivamente registrato un marchio identico o simile non è, però, di per sé sufficiente ad integrare anche il requisito della malafede, qualora non sia fornita la prova del fatto che la registrazione del marchio sia stata operata specificamente al fine di pregiudicare le altrui aspettative di tutela ovvero con l’intenzione di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico già conseguito dal titolare del primo segno non registrato.

Deve ritenersi preferibile l’interpretazione del disposto dell’art. 28 c.p.i. secondo la quale ai fini della convalidazione del marchio il termine quinquennale debba computarsi con decorrenza dalla data di registrazione di esso.

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21/03/2025
Data sentenza: 21/05/2020
Numero: 7567/2020
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Laura Centofanti
Registro : RG – 29855 –  2017
Tribunale di Roma, 19 Novembre 2021
Registrazione in malafede e tutela del marchio di fatto utilizzato nel settore alberghiero
I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il...

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l'uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

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14/05/2023
Data sentenza: 19/11/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Tommaso Martucci
Registro : RG – 71283 –  2019
Tribunale di Palermo, 29 Gennaio 2019
Difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di nullità del marchio di fatto registrato in malafede.
La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.)...
La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o simile, nel caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri. La tutela erga omnes del marchio di fatto va invece rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598 n. 1 c.c.. Il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest’uso sia idoneo a produrre confusione.
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04/04/2023
Data sentenza: 29/01/2019
Registro : RG – 10769 –  2017
Tribunale di Palermo, 1 Agosto 2019
Marchio di fatto: diritto all’utilizzo in via esclusiva per effetto del preuso e registrazione in malafede
I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il...

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l'automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la dicitura “il Dollaro”, originariamente soprannome dell'attore, abbia assunto nel corso del tempo valenza identificativa dell’attività commerciale esercitata dalla stesso, divenendo così un marchio di fatto, senza che assuma rilievo determinante, in senso contrario, l’assenza di un’insegna esterna che è stata apposta solo successivamente.]

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02/04/2023
Data sentenza: 01/08/2019
Registro : RG – 21875 –  2016
Tribunale di Torino, 11 Febbraio 2021
Nullità del marchio registrato in malafede
L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala...

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.

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01/10/2022
Data sentenza: 11/02/2021
Registro : RG – 12259 –  2019
Tribunale di Bologna, 16 Gennaio 2018
Preuso del marchio di fatto e nullità del marchio registrato successivo. Registrazione di marchio in malafede
Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato...

Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. (altro…)

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14/09/2018
Data sentenza: 16/01/2018
Registro : RG – 17630 –  2015
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 7207/2017
Nessun riconoscimento della titolarità implicito nella richiesta in licenza
Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio...

Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio di fatto, rivolta alla registrante in malafede, di concedere in licenza il titolo registrato.

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04/08/2017
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 7207/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 1703 –  2025
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