In linea generale l’azione diretta alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e quindi da qualunque soggetto concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenerlo un ostacolo all’esercizio della propria attività, non richiedendosi che si tratti di prodotti o servizi con esso interferenti. [Nel caso di specie, l’interesse ad agire è determinato dalla obiettiva situazione di incertezza causata dall’esistenza della registrazione della convenuta, mentre la legittimazione ad agire è determinata dal potenziale conflitto fra tale registrazione ed i marchi nella titolarità dell’attrice].
In un giudizio di contraffazione di marchio, la valutazione sul pericolo di confusione (altro…)
Nell'ambito di un giudizio di contraffazione , l’intervenuta rinuncia al marchio registrato da parte del preteso contraffattore fa cessare la materia contendere sulla domanda di nullità del marchio rinunciato, ma (altro…)
Sussiste l'ipotesi di registrazione in mala fede, contemplata dall'art. 19 c.p.i. quando la legittima aspettativa di un soggetto rispetto ad un determinato marchio sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesimo segno compiuta da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo, che (altro…)
Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico ricevono una tutela che non è subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione. Il richiamo (altro…)
Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). (altro…)
L'art. 7, lett. e) Reg. 207/09 e l'art. 9 c.p.i. escludono la possibilità di valida registrazione come marchio della forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto, ovvero (altro…)