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Sentenze con tag: registro imprese

Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2024
Interdittiva antimafia e provvedimento di cessazione d’attività disposto d’ufficio
Per le imprese che svolgono attività regolamentate, il rilascio di un’interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) comporta...

Per le imprese che svolgono attività regolamentate, il rilascio di un'interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) comporta l'inibizione immediata dalla prosecuzione dell'attività, nonché l’adozione d'ufficio – da parte del Conservatore del Registro delle Imprese – del provvedimento di cessazione dell'attività con la conseguente pubblicazione dello stesso nel Repertorio Economico Amministrativo. L’informativa antimafia ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 è, infatti, fatto impeditivo – ai sensi dell'art. 67 lettera F) del d.lgs. 159/2011 – all'iscrizione di provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività regolamentate a prescindere dai soggetti per i quali queste attività possono essere svolte, siano esse svolte per pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

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27/12/2025
Data sentenza: 07/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 6156 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2025
L’atto di fusione societaria e il controllo del conservatore e del giudice del registro delle imprese
Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale...

Il controllo del conservatore del registro delle imprese è circoscritto alla verifica della tipicità dell’iscrizione richiesta e della corrispondenza formale dell’atto alla legge senza che questo controllo possa sconfinare in un vaglio di validità dell’atto e di definizione del suo contenuto se non nei limiti in cui questo sia strettamente necessario per ricondurre l’atto al tipo legale. Il controllo del giudice del registro si muove nell’ambito di detti confini.

Ciò che il conservatore iscrive sono fatti o atti tipici, le informazioni pubblicate nel registro imprese sono quelle previste dalla legge, con gli effetti di pubblicità notizia ex art 2193 c.c. o costitutiva posti dalla stessa legge.

Nell’ipotesi dell’operazione straordinaria della fusione il legislatore, all’art 2504 bis c.c., stabilisce come regola generale che l’efficacia dell’operazione decorre dall’esecuzione dell’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504 c.c. attribuendo, solo con riferimento alla fusione per incorporazione, alle parti la facoltà di stabilire una data di efficacia successiva all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art 2504-bis c.c.. L’efficacia della fusione di cui all’art 2504 c.c è in primo luogo quella civile. Per ogni tipo di fusione le parti possono entro certi limiti antergare alla efficacia civilistica della fusione gli effetti contabili e fiscali (art. 2504-bis, comma 3, c.c.; artt. 172 e 173 d.p.r. 917/1986). In ogni caso la data di decorrenza della fusione va indicata e se non è indicata decorre ex lege dall’ultima iscrizione come stabilisce l’art 2504-bis c.c.. Il sistema di pubblicità e il principio di predeterminazione della data di efficacia della fusione soddisfano l’esigenza di certezza del momento di efficacia dell’operazione stante la rilevanza della vicenda organizzativa/trasformativa della fusione e ne consentono la conoscibilità ai terzi comunque interessati: è necessario quindi che risulti predeterminato e pubblicato in modo preciso il tempo in cui avviene l’efficacia della fusione. Queste considerazioni portano a comprendere come non possa essere rimessa ad una interpretazione dell’atto affidata al conservatore del registro delle imprese e a seguire del giudice del registro delle imprese in sede di controllo di regolare tenuta del registro medesimo l’individuazione della data di efficacia della fusione e la tempistica delle conseguenti inscrizioni, tra cui la cancellazione della società incorporata. Non sta al giudice del registro stabilire se l'eventuale disallineamento dei diversi effetti della fusione voluto dalle parti sia ammissibile e se  la disciplina contabile e fiscale seguirà o meno la data di efficacia della fusione; il contenuto dell’atto di fusione resta fermo, comunque valido ed efficace. Il giudice del registro deve limitarsi a riscontrare la legalità delle iscrizioni, la corrispondenza al contenuto formale dell’atto di fusione allegato e alle richieste presentate con la compilazione della modulistica in linea con il contenuto dell’atto.

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21/07/2025
Data sentenza: 01/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RI – 13052 –  2024
Tribunale di Milano, 18 Luglio 2023
Omessa iscrizione nel registro delle imprese della delibera avente ad oggetto la sostituzione dell’organo amministrativo
Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla...

Il precedente amministratore non può ottenere l’iscrizione d’ufficio della sua cessazione dalla carica e della nomina del nuovo amministratore sulla base di una scrittura privata non autenticata contenente il verbale dell’assemblea dei soci – inidonea a dimostrare l’effettiva provenienza delle dichiarazioni dai soggetti che le hanno sottoscritte nell’ambito del procedimento amministrativo di iscrizione, ispirato a particolari esigenze di certezza ed attendibilità della pubblicità nei confronti dei terzi –, solo perché non sarebbe più in condizioni di procurarsi un documento corrispondente alle formalità prescritte. Esula, infatti, dal potere del conservatore e dall’ambito della cognizione del giudice del registro ogni accertamento nel merito della esistenza, validità ed efficacia degli atti negoziali sottesi alla cessazione del suo incarico ed alla costituzione del nuovo organo gestorio.

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12/10/2023
Data sentenza: 18/07/2023
Registro : RG – 2814 –  2023
Tribunale di Roma, 1 Giugno 2020
In tema di iscrizione del sindaco unico di s.r.l. nel registro dei revisori legali
Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno,...

Ove lo statuto preveda o, comunque, consenta la sola nomina di un sindaco unico con esclusivi compiti di controllo interno, il richiamo alle norme previste per le società azionarie, contenuto nell’art. 2477, quinto comma, c.c. non va inteso in modo rigido, dovendo comunque tener conto della struttura della società a responsabilità limitata.

In particolare, la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l’impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l’esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.

(Nel caso di specie, il Giudice rigetta il ricorso per l’iscrizione d’ufficio della delibera di nomina del sindaco unico per omessa iscrizione nell’elenco dei revisori legali, laddove la deliberazione assembleare attribuiva a quest'ultimo funzioni di controllo sulla gestione e sulla revisione dei conti.)

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19/03/2022
Data sentenza: 01/06/2020
Registro : RVG – 4200 –  2020
Tribunale di Milano, 20 Maggio 2021
Cessione di quote sociali: requisiti formali per l’iscrizione degli atti digitali presso il Registro delle Imprese
  E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote...

 

E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote sociali consistente nella scansione di una scrittura privata sottoscritta manualmente dalle parti e digitalmente dall’intermediario abilitato, recante altresì le stampigliature della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; tale diniego è corretto alla stregua del disposto dell’art. 11 comma 4 d.p.r. n. 581 del 1995, del disposto dell’art. 31 comma 2-quater, l. n. 340 del 2000, art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 e relative disposizioni regolamentari. L’accoglimento della richiesta di iscrizione (non di un atto notarile né di un atto redatto in formato digitale ab origine ma) di una scansione dell’originale cartaceo sulla quale è apposta una firma digitale, comporterebbe infatti la violazione di disposizioni normative e regolamentari volte a garantire la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali da iscriversi.

Ai fini dell’iscrizione è indispensabile l’adeguatezza della forma digitale dell’atto di cessione ai sensi delle norme disciplinati la materia e sopra richiamate.

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26/12/2021
Data sentenza: 20/05/2021
Registro : RG – 17371 –  2021
Tribunale di Milano, 17 Giugno 2016
Data sentenza: 17/06/2016
Registro : RG – 40463 –  2013
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