La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve emergere l’iscrizione del debito.
La mancata iscrizione nei libri contabili ovvero anche la loro assenza, sotto il profilo della responsabilità debitoria del cessionario, non può quindi essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta dall'acquirente.
A differenza di quanto prevede l’art. 2558 c.c. in materia di contratti, l’effetto traslativo che si realizza nel caso di conferimento di un’azienda ad una società non si estende ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Secondo la regola generale prevista dall’art. 2560 c.c, l’acquirente dell’azienda (nel caso di specie la società conferitaria) risponde di tali debiti nei confronti dei creditori aziendali soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori. L’intervenuta annotazione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è dunque l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti che incombono sull’azienda ceduta era comunque effettivamente conosciuta da parte dell’acquirente (conf. Cass. 22831/2010; Cass. 4726/2002).
L’onere di provare la sussistenza dell’annotazione del debito in questione nelle scritture contabili obbligatorie spetta al creditore, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro, né essendo tanto meno sufficiente l’allegazione dei bilanci delle società (nel caso di specie, peraltro, l’unico bilancio che evidenziava il debito contestato era relativo all’esercizio successivo a quello del conferimento e il curatore fallimentare aveva dichiarato di non aver rinvenuto le scritture contabili della società conferente poi dichiarata fallita).
In caso di cessione di ramo d'azienda, deve presumersi - anche in forza dell'argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione contabile - la responsabilità dell'amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l'amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L'amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.