Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: responsabilità acquirente azienda

Tribunale di Torino, 24 Novembre 2021
Responsabilità dell’acquirente dell’azienda per debiti inerenti alla stessa
La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve...

La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve emergere l’iscrizione del debito.
La mancata iscrizione nei libri contabili ovvero anche la loro assenza, sotto il profilo della responsabilità debitoria del cessionario, non può quindi essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta dall'acquirente.

Leggi tutto
16/09/2022
Data sentenza: 24/11/2021
Registro : RG – 22411 –  2018
Tribunale di Bologna, 1 Settembre 2018, n. 52/2018
Responsabilità della società conferitaria per i debiti dell’azienda conferita e annotazione nei libri contabili obbligatori
Il conferimento di un’azienda in una società realizza un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 ss. c.c.: il...

Il conferimento di un’azienda in una società realizza un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 ss. c.c.: il conferente, salvo che risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento, mentre la corresponsabilità della società conferitaria nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. Data la natura eccezionale della norma, l’annotazione non può essere surrogata dalla prova che l’acquirente conosceva comunque l’esistenza dei debiti.

L’art. 2560, comma 2, c.c. tutela, oltre ai creditori, l’esigenza del cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti; tale specificità manca quando i dati riportati nelle scritture contabili sono parziali e carenti nell’indicazione del titolare del credito, e un’annotazione generica delle operazioni non può essere integrata mediante il ricorso ad elementi esterni di riscontro.

L’onere di provare l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente grava sul creditore che agisce nei confronti dell’acquirente dell’azienda. I bilanci non rientrano nella nozione di scritture contabili obbligatorie richiamata dall’art. 2560, comma 2, c.c. [e comunque è irrilevante il bilancio relativo a un esercizio chiuso dopo il conferimento].

Quando il convenuto autorizzato alla chiamata del terzo, indicato come vero responsabile, non contesta la propria legittimazione sostanziale e chiede soltanto di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale soccombenza, si versa in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Se il terzo chiamato in garanzia fallisce in corso di causa, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti diviene improcedibile ai sensi degli artt. 24 e 52 l.fall. e va coltivata esclusivamente mediante insinuazione al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum; le domande proposte contro gli altri condebitori e garanti in bonis restano estranee al foro fallimentare.

Leggi tutto
21/04/2022
Data sentenza: 01/09/2018
Numero: 52/2018
Carica: Presidente
Giudice: Fabio Florini
Relatore: Manuela Velotti
Registro : RG – 5642 –  2013
Tribunale di Milano, 2 Ottobre 2017, n. 1714/2017
Responsabilità dell’amministratore di srl per omessa iscrizione di un debito di regresso gravante sulla società amministrata
In caso di cessione di ramo d’azienda, deve presumersi – anche in forza dell’argomento di prova evincibile ex art 116...

In caso di cessione di ramo d'azienda, deve presumersi - anche in forza dell'argomento di prova evincibile ex art 116 c.p.c. dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione contabile - la responsabilità dell'amministratore e poi liquidatore della società cedente nonché debitrice originaria, per aver omesso la dovuta iscrizione nella contabilità sociale del credito di regresso vantato dalla società costituitasi fideiussore, poiché con tale violazione l'amministratore ha definitivamente consolidato la perdita dovuta al mancato pagamento da parte della società cedente, impedendo alla creditrice di regresso di rivalersi sulla cessionaria. L'amministratore, pertanto, è tenuto a risarcire un danno diretto di pari importo capitale.

Leggi tutto
16/03/2017
Data sentenza: 02/10/2017
Numero: 1714/2017
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 661 –  2015
logo