Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: responsabilità aggravata

Tribunale di Milano, 19 Marzo 2026
Denuncia ex art. 2409 c.c.: l’attualità delle irregolarità di gestione e profili processuali
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.

È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.

La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.

La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.

Leggi tutto
25/02/2026
Data sentenza: 19/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RVG – 5979 –  2025
Tribunale di Milano, 28 Marzo 2018
La violazione del patto di non concorrenza come causa di risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento
Non costituisce inadempimento contrattuale – tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda – e in...

Non costituisce inadempimento contrattuale - tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda - e in particolare non rappresenta un inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel detto contratto di alienazione, la circostanza che la cedente prosegua ad esercitare l’attività di commerciante ambulante, qualora le parti del contratto abbiano espressamente escluso - con una valutazione ex ante - dalle attività vietate alla cedente quella esercitata dalla stessa in qualità di “commercio ambulante su aree pubbliche”.

Nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda, l’accertamento dell’insussistenza di alcun inadempimento in capo alla cedente ed il conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo contrattuale, determina il rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla cessionaria.

Leggi tutto
30/04/2022
Data sentenza: 28/03/2018
Registro : RG – 30930 –  2016
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2017
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una...

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di "dipendenza" (altro…)

Leggi tutto
23/04/2022
Data sentenza: 03/11/2017
Registro : RG – 55897 –  2009
Tribunale di Milano, 12 Aprile 2018
Ne bis in idem e responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al...

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l'accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand'anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza (altro…)

Leggi tutto
30/01/2019
Data sentenza: 12/04/2018
Registro : RG – 28808 –  2016
Tribunale di Genova, 25 Maggio 2017
Tutela cautelare per sottrazione di disegni tecnici e requisito di segretezza
Nel giudizio ex artt. 128 e 129 c.p.i. in relazione alla sottrazione di disegni tecnici segreti, tra i fattori che...

Nel giudizio ex artt. 128 e 129 c.p.i. in relazione alla sottrazione di disegni tecnici segreti, tra i fattori che depongono nel senso dell’inesistenza del requisito della segretezza rileva il fatto che il ricorrente, quando necessitava di ricambi per i propri impianti, si rivolgeva al mercato bandendo delle gare (nel caso di specie, il carattere segreto delle informazioni è stata valutato come insussistente anche sulla base di prove documentali, quali contratti contenenti dichiarazioni che imprese partner fossero fornite delle competenze tecniche per la costruzione degli impianti in questione). (1)

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la mancata prova della segretezza delle informazioni non implica necessariamente che il vero obiettivo del ricorrente per descrizione fosse ottenere informazioni sulla corrispondenza commerciale del resistente, né che vi fosse colpa grave o mala fede. (2)

 

Leggi tutto
26/10/2018
Data sentenza: 25/05/2017
Registro : RG – 2062 –  2017
Tribunale di Milano, 10 Febbraio 2017
Affermazioni offensive e del tutto infondate in atti: responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua...

La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo (altro…)

Leggi tutto
08/04/2017
Data sentenza: 10/02/2017
Registro : RG – 26735 –  2014
Tribunale di Milano, 11 Agosto 2016, n. 12266/2016
Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione...

In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.

L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.

Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.

L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.

 

Leggi tutto
25/11/2016
Data sentenza: 11/08/2016
Numero: 12266/2016
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vincenzo Perozziello
Registro : RG – 8844 –  2014
Tribunale di Milano, 3 Luglio 2015
Clausola di proroga della competenza, convenuto fittizio e responsabilità aggravata ex 96 c.p.c.
In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un...

In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un “convenuto fittizio” la società italiana, facente parte del gruppo della convenuta, chiamata in causa in virtù di una mera richiesta di condanna in solido non ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, né extracontrattuale). (altro…)

Leggi tutto
29/09/2015
Data sentenza: 03/07/2015
Registro : RG – 32782 –  2015
logo