Nel caso di mancato adempimento del dovere di lanciare l'opa compete agli azionisti, a cui l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da essi sofferto.
La responsabilità per l'inadempimento dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto deve esser ricondotta nell'alveo della responsabilità da contratto non in relazione (altro…)