L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. Ciò si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell'amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno "diretto" al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente con quella spettante alla curatela fallimentare nell'interesse della società e della massa dei creditori.
La falsificazione di un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con la società dichiarante legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo soggetto che entri in contatto con la società (nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto fondata la doglianza attorea di aver continuato ad effettuare forniture alla società successivamente dichiarata fallita sulla scorta di un bilancio di esercizio, poi risultato falsamente e gravemente sopravvalutato).
La violazione dei doveri di amministrazione ex art. 2476 c.c. e il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale non può essere fatta valere dal terzo creditore, che è privo di legittimazione attiva rispetto a detta azione (altro…)
L’incorporazione di una società in un’altra società, di per sé, non determina il sorgere di un diritto alla liquidazione della quota detenuta dal socio nella società incorporata. (altro…)