In tema di nomina obbligatoria del collegio sindacale e del revisore ex art. 2477 c.c., l’assenza di bilanci approvati esclude l'obbligatorietà della ridetta nomina. Depone per tale conclusione, da un lato, la previsione letterale della disposizione, che ricollega la doverosità dell’iniziativa da parte dell’assemblea all’approvazione del bilancio e, dall’altro, la natura del progetto di bilancio sottoposto all’assemblea, che acquista esistenza giuridica solo con l’approvazione da parte dell’assemblea, potendo essere in precedenza corretto od integrato (cfr. Cass. Sez. I, n. 8989/2003).
Il codice della crisi di impresa sembra riproporre la questione della configurabilità della responsabilità da direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 c.c., in capo ad un ente pubblico territoriale, che, pur privo di interesse imprenditoriale proprio, persegua l’interesse generale all’erogazione del servizio pubblico avvalendosi dello strumento della partecipazione in una società di diritto comune, risolta dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 19, co. 6, d.l. 78/2009, laddove esclude, all’art. 2, lett. h), e all’art. 13, d.l. 118/2021, in vigore dal 25 agosto 2021, lo Stato e gli enti pubblici territoriali dal novero dei soggetti destinatari della norma di responsabilità dettata dall’art. 2497 c.c. nell’ambito della disciplina della crisi del gruppo di imprese e torna ad evidenziare la complessità della posizione del socio ente pubblico territoriale, tenuto a perseguire, anche nell’attività di direzione e coordinamento delle società partecipate, l’interesse pubblico primario che può, però, non essere in sintonia con l’interesse imprenditoriale del gruppo e delle singole società.