La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca. (altro…)
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 comma 4 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione, dovendosi realizzare un contraddittorio pieno circa la sussistenza della giusta causa di revoca.
Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co., c.c. qualora i liquidatori non adempiano agli obblighi connessi alla carica (nella specie, la giusta causa di revoca viene ritenuta sussistente in ragione della condotta omissiva dei liquidatori: (altro…)