La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).
Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca.
La legittimazione ad agire in giudizio uti socius deriva dalla mera titolarità della partecipazione al capitale sociale, anche a titolo ereditario, a prescindere dall'intervenuta iscrizione di tale evento nel libro soci o nel registro delle imprese, posto che tale adempimento rileva ai soli fini dell'opponibilità endosocietaria della qualità di socio e del conseguente esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c.
Nel giudizio volto ad ottenere la revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c., il socio può domandare l'accertamento della responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2489 c.c., onde poter svolgere successiva azione di condanna al risarcimento dei danni quale sostituto processuale della società, in applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 2476 co. 3 c.c..
Il provvedimento di nomina del liquidatore ad opera del Tribunale ai sensi dell'art. 2487 co. 2 c.c. ha carattere eccezionale, in quanto sostitutivo della volontà dei soci, e pertanto può essere adottato nel solo caso in cui questi non possano o non vogliano procedere autonomamente alla suddetta nomina.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 comma 4 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione, dovendosi realizzare un contraddittorio pieno circa la sussistenza della giusta causa di revoca.
Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co., c.c. qualora i liquidatori non adempiano agli obblighi connessi alla carica (nella specie, la giusta causa di revoca viene ritenuta sussistente in ragione della condotta omissiva dei liquidatori: (altro…)