Gli eredi del socio accomandatario defunto di una s.a.s. hanno la qualifica di creditori della società e sono, pertanto, legittimati, in via surrogatoria ex art ex art. 2900 c.c., ad agire in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela del patrimonio sociale per chiedere la revoca del liquidatore negligente ed eventualmente esperire azione risarcitoria sociale verso lo stesso nel caso in cui, ai sensi dell’art. 2275 c.c., ricorra una “giusta causa”, concesso espresso altresì dagli artt. 2259 c.c. (revoca di amministratore di società di persone) e 2383 comma tre c.c.. (revoca amministratore di società di capitali). Sul punto, deve ritenersi che la giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., consista non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore [nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di una "giusta causa" di revoca nel comportamento del liquidatore che non abbia tempestivamente iscritto al Registro imprese la liquidazione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e non abbia svolto alcuna attività liquidatoria per un lungo lasso temporale].
Per la nomina e la revoca dei liquidatori occorre la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto (art. 2487 c.c.), con ciò intendendosi che il quorum deliberativo in materia di liquidazione è pari alle maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; infatti, il rinvio di cui all’art. 2487, co. 1, c.c. alle maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto non è soltanto un rinvio alla previsione normativa delle maggioranze in materia di modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, ma rappresenta piuttosto la volontà del legislatore di operare un rinvio alla materia delle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, parificando, quindi, per importanza le decisioni relative alla liquidazione a quelle relative alle modifiche dello statuto e per le quali la legge prevede, salvo diversa previsione statutaria, maggioranze più elevate rispetto a quelle, per così dire, ordinarie.
Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all'art. 2284 c.c., prevede tre possibili alternative: (i) lo scioglimento del singolo rapporto con la prosecuzione della società tra i soci superstiti come effetto legale della morte del socio cui consegue ex art 2289 c.c. il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della quota alla data dello scioglimento del rapporto di società; (ii) lo scioglimento anticipato della società: si tratta di facoltà rimessa alla decisione dei soci superstiti che deve trovare causa nella morte del socio; in questo caso gli eredi del socio defunto hanno diritto non alla liquidazione della quota del socio defunto ex art 2289 c.c., ma alla quota di liquidazione che gli sarebbe spettata ex art 2282 c.c.; essi restano sempre creditori della società, ma la liquidazione viene condotta cumulativamente con quella degli altri soci, la causa di scioglimento sorta limitatamente al socio deceduto apre in questa ipotesi le porte allo scioglimento di tutta la società, gli eredi avranno un’aspettativa di credito il cui oggetto non è più il valore della quota ex art 2289 co 2 c.c. ma la partecipazione all’attivo finale di liquidazione, senza che gli eredi acquistino la qualità di soci durante la fase di scioglimento; quindi può dirsi che in caso di morte del socio sorge per la società con riferimento alla liquidazione degli eredi del socio defunto una obbligazione alternativa; (iii) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, scelta cui devono partecipare anche gli eredi del socio deceduto, situazione che esclude alcun credito degli eredi. Gli eredi del socio deceduto nelle prime due opzioni non acquistano mai la posizione del socio defunto nell’ambito della società; di conseguenza, essi non sono legittimati ad esercitarne le prerogative, né partecipano alla fase di scioglimento e di liquidazione, e la salvaguardia della loro posizione di titolari verso la società di un credito trova sede nelle disposizioni a tutela dei terzi e dei creditori sociali, soprattutto con riferimento alle operazioni poste in essere durante la liquidazione che possano compromettere il loro credito.
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria (altro…)
L'omessa redazione dei bilanci d'esercizio costituisce giusta causa di revoca del liquidatore ex art. 2487 co. 4 c.c. a prescindere dalla regolare tenuta delle scritture contabili, attesa la rilevanza meramente endosocietaria di tale condotta a fronte della lesione del diritto dei soci e dei terzi di conoscere, attraverso i bilanci, la situazione economica e patrimoniale della società e l’andamento della liquidazione.
È legittima la revoca in via d’urgenza del trustee di un trust liquidatorio costituito da una società in liquidazione su istanza di uno dei creditori in caso di grave violazione delle obbligazioni inerenti alla gestione dei beni in trust e per aver agito il trustee in palese conflitto di interessi quale settlor, trustee e beneficiario ultimo del trust, in quanto il provvedimento cautelare, seppur anticipatorio in via urgente e interinale degli effetti della decisione sul merito del diritto cautelando, non modifica irreversibilmente la situazione giuridica del convenuto.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 comma 4 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione, dovendosi realizzare un contraddittorio pieno circa la sussistenza della giusta causa di revoca.
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.
Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.
La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.