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Sentenze con tag: rinuncia al recesso

Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 1491/2021
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Inammissibilità della rinuncia del socio di s.p.a. al recesso già esercitato
Al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato, e la società non può esimersi dalla liquidazione...

Al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato, e la società non può esimersi dalla liquidazione della quota eccependo l’avvenuta rinuncia, a prescindere dalle modalità, espressa o tacita, con cui essa si sia manifestata. Le sole cause di sopravvenuta inefficacia del recesso già esercitato consistono nella revoca della delibera che lo legittima e nella deliberazione dello scioglimento della società, l’una e l’altra entro novanta giorni (art. 2437-bis, comma 3, c.c.); la prima attribuisce lo ius poenitendi alla sola società, che può revocare la delibera che ha mutato le condizioni di rischio dell’investimento.

La rinuncia al recesso, invariate le condizioni che lo hanno cagionato, è incompatibile con la ratio legis dell’attribuzione del diritto, quale possibilità di apprezzare un mutamento delle condizioni di rischio, nelle ipotesi legislativamente previste, e di liquidare l’investimento. Il socio può continuare a sottoporsi al rischio imprenditoriale, partecipando agli utili e alle perdite, oppure estraniarsi dal rischio della società, assumendo la veste di creditore della quota di liquidazione; gli è precluso assumere al contempo l’una e l’altra qualità, riservandosi di rientrare nella società o di uscirne definitivamente secondo che i rischi si materializzino o meno.

Il recesso è atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti dal momento in cui la dichiarazione perviene nella sfera di conoscenza della società. La disciplina della riforma depone nel senso dell’immediata efficacia del recesso, poiché dalla sua comunicazione discendono l’obbligo di deposito delle azioni (art. 2437-bis, comma 1, c.c.), il termine per la revisione del valore di liquidazione da parte dell’esperto (art. 2437-ter, comma 6, c.c.) e quello per la liquidazione della quota (art. 2437-quater, comma 5, c.c.).

Il procedimento di riallocazione delle azioni del socio receduto previsto dall’art. 2437-quater c.c. (offerta agli altri soci, collocamento presso terzi, anche sul mercato regolamentato) ha il valore di una facoltà alternativa all’adempimento e non incide sull’individuazione del soggetto obbligato al pagamento, che è sempre la società. Il valore di liquidazione è determinato al tempo del recesso e secondo le caratteristiche che le azioni avevano in quel momento, mentre restano irrilevanti le vicende successive [concambio, conversione in azioni di altra categoria, ammissione alla negoziazione].

La rinuncia tacita a un diritto si desume soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in maniera univoca la sua definitiva volontà di non avvalersene; l’inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto rilevano di per sé ai soli fini della prescrizione estintiva. Pertanto la mancata esecuzione della sentenza di condanna [alla liquidazione delle azioni del socio receduto], provvisoriamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato, non implica alcuna rinuncia tacita al diritto; né la implica la percezione dei dividendi accreditati dalla società durante la lite sulla legittimità del recesso, perché la pendenza della lite e l’incertezza obiettiva sulla perdita della qualità di socio rendono dubbio il titolo dell’incasso, se dividendo o acconto sulla quota di liquidazione.

La prolungata inerzia nell’esercizio del diritto comporta la decadenza per abuso, nella forma del ritardo sleale (Verwirkung), soltanto in presenza di un ritardo imputabile al titolare, che abbia ingenerato nella controparte un ragionevole e apprezzabile affidamento sulla definitiva scelta di non avvalersi del diritto e renda sleale o abusivo il successivo esercizio; conseguenza dell’abuso è il diniego di tutela.

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25/09/2022
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1491/2021
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 19435 –  2019
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2017, n. 3473/2017
legittimazione passiva di società incorporante; mutamento dell’oggetto sociale di società operativa in holding pura e diritto di recesso nella s.r.l.
In base al disposto dell’art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né la fusione...

In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.

Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.

Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.

L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.

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22/08/2017
Data sentenza: 07/03/2017
Numero: 3473/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Rizzi
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 27431 –  2014
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