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Sentenze con tag: rinvio assemblea

Tribunale di Bari, 14 Maggio 2026, n. 855/2024
Assemblea societaria rinviata: natura unitaria e poteri di autoregolamentazione
Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il...

Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il rinvio senza necessità che via sia la partecipazione totalitaria dei soci ovvero una precedente formale convocazione, richiesta invece solo in caso di convocazione di una nuova assemblea. Infatti, dal carattere unitario dell’assemblea rinviante e di quella successiva discende che l’assemblea di continuazione è competente alla trattazione degli stessi argomenti già all’ordine del giorno della prima adunanza.

Sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori, essa ha il potere di deliberare il rinvio prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c., con l’unico onere che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.

Alcuna norma prevede che il verbale dell’assemblea rinviata debba essere comunicato al socio assente ritualmente convocato, potendo lo stesso essere visionato nel libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea.

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08/04/2026
Data sentenza: 14/05/2026
Numero: 855/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 2890 –  2021
Tribunale di Napoli, 14 Maggio 2026, n. 2425/2024
Rifiuto immotivato ad una ragionevole richiesta di rinvio dell’assemblea
Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell’adunanza assembleare e...

Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell'adunanza assembleare e quello in cui l'assemblea è destinata ad aver luogo può risultare variabile. Tale inconveniente, nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, può trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza; tale richiesta deve considerarsi legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva dell’art. 2479 bis, ult.co., c.c., ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare. Dunque, il mancato riscontro della società alla motivata richiesta attorea di rinvio dell’assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere ed adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile.

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17/01/2026
Data sentenza: 14/05/2026
Numero: 2425/2024
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Graziano
Relatore: Ilaria Grimaldi
Registro : RG – 22252 –  2022
Tribunale di Napoli, 19 Gennaio 2023
Esercizio legittimo del diritto di rinvio dell’assemblea
La norma contenuta nell’art. 2374 c.c., costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale rispetto all’efficienza deliberativa dell’assemblea ed è quasi unanimemente interpretata...

La norma contenuta nell'art. 2374 c.c., costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale rispetto all'efficienza deliberativa dell'assemblea ed è quasi unanimemente interpretata nel senso che il diritto potestativo esercitato dai soci non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l'ampia discrezionalità dell'assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di «ottenere» il differimento dei lavori assembleari, atteso che una diversa interpretazione vanificherebbe l'intera portata della norma. Premesso che la norma è volta a garantire l'assunzione, all'esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata a beneficio dell’intera compagine sociale, il secondo comma, indicando un termine sufficientemente contenuto e soprattutto la possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto, ha lo scopo di ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, realizzando in tal modo un equilibrio fra l'interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all'ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell'attività assembleare.

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22/08/2023
Data sentenza: 19/01/2023
Registro : RG – 34176 –  2019
Tribunale di Catanzaro, 3 Dicembre 2020
Rinvio dell’assemblea dei soci e modalità di convocazione
Il disposto di una norma che – come l’art. 2374 c.c. – è stata dettata soltanto per la società azionaria...

Il disposto di una norma che - come l’art. 2374 c.c. - è stata dettata soltanto per la società azionaria non sembra applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha riconosciuto ai soci che non partecipano all’amministrazione della società penetranti poteri di controllo costituiti dal diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione.

Il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell’assemblea impone in ogni caso alla società di procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all’assemblea di cui viene disposto il rinvio. Il socio, infatti, ha diritto ad essere preventivamente convocato all’assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall’atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché questi venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come espressamente dall’art. 2479, co. 5 c.c. per le società a responsabilità limitata. E ciò perché la convocazione del socio è strumentale all’esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.

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19/02/2023
Data sentenza: 03/12/2020
Registro : RG – 5806 –  2017
Tribunale di Torino, 23 Ottobre 2020
Evidenza
Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale...

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)

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21/07/2021
Data sentenza: 23/10/2020
Registro : RG – 17518 –  2020
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2015
Evidenza
Delibera di s.r.l. e inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2374 c.c.
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all’altro tipo...

Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)

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29/05/2016
Data sentenza: 22/12/2015
Registro : RVG – 11661 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2013
Evidenza
Applicazione analogica dell’art. 2374 alle srl
Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il “diritto di rinvio” espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa.  Deve infatti reputarsi...

Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il "diritto di rinvio" espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa.  Deve infatti reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza imprescindibile di garantire una partecipazione (altro…)

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16/12/2013
Data sentenza: 23/10/2013
Registro : RG – 909 –  2012
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