Un’adunanza assembleare in continuazione/prosecuzione di un’assemblea rinviata si può svolgere nel giorno e nell’ora in cui è stato deliberato il rinvio senza necessità che via sia la partecipazione totalitaria dei soci ovvero una precedente formale convocazione, richiesta invece solo in caso di convocazione di una nuova assemblea. Infatti, dal carattere unitario dell’assemblea rinviante e di quella successiva discende che l’assemblea di continuazione è competente alla trattazione degli stessi argomenti già all’ordine del giorno della prima adunanza.
Sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori, essa ha il potere di deliberare il rinvio prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c., con l’unico onere che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.
Alcuna norma prevede che il verbale dell’assemblea rinviata debba essere comunicato al socio assente ritualmente convocato, potendo lo stesso essere visionato nel libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea.
Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell'adunanza assembleare e quello in cui l'assemblea è destinata ad aver luogo può risultare variabile. Tale inconveniente, nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, può trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza; tale richiesta deve considerarsi legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva dell’art. 2479 bis, ult.co., c.c., ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare. Dunque, il mancato riscontro della società alla motivata richiesta attorea di rinvio dell’assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere ed adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile.
La norma contenuta nell'art. 2374 c.c., costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale rispetto all'efficienza deliberativa dell'assemblea ed è quasi unanimemente interpretata nel senso che il diritto potestativo esercitato dai soci non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l'ampia discrezionalità dell'assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di «ottenere» il differimento dei lavori assembleari, atteso che una diversa interpretazione vanificherebbe l'intera portata della norma. Premesso che la norma è volta a garantire l'assunzione, all'esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata a beneficio dell’intera compagine sociale, il secondo comma, indicando un termine sufficientemente contenuto e soprattutto la possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto, ha lo scopo di ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, realizzando in tal modo un equilibrio fra l'interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all'ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell'attività assembleare.
Il disposto di una norma che - come l’art. 2374 c.c. - è stata dettata soltanto per la società azionaria non sembra applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha riconosciuto ai soci che non partecipano all’amministrazione della società penetranti poteri di controllo costituiti dal diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione.
Il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell’assemblea impone in ogni caso alla società di procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all’assemblea di cui viene disposto il rinvio. Il socio, infatti, ha diritto ad essere preventivamente convocato all’assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall’atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché questi venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come espressamente dall’art. 2479, co. 5 c.c. per le società a responsabilità limitata. E ciò perché la convocazione del socio è strumentale all’esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)
Il disposto di una norma che è stata dettata soltanto per la società azionaria può esser predicato applicabile anche all'altro tipo sociale soltanto ove risulti che esso rappresenti l'emersione di un principio di applicazione necessaria immanente al sistema legale delle società di capitali, come tale trasponibile (altro…)
Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il "diritto di rinvio" espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa. Deve infatti reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza imprescindibile di garantire una partecipazione (altro…)