In tema di inadempimento contrattuale, la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. richiede una manifestazione univoca della volontà dell’intimante non solo di assegnare un termine per l’adempimento, ma anche di considerare il contratto risolto di diritto in caso di inutile decorso, non essendo sufficiente un generico invito ad adempiere o una riserva di tutela. L’inefficacia o invalidità della diffida, così come il mancato corretto esercizio della clausola risolutiva espressa, non precludono al giudice la possibilità di accertare la risoluzione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c., potendo la relativa domanda ritenersi implicitamente proposta, quale minus rispetto a quella di risoluzione di diritto. Ne consegue che il giudice, accertata la sussistenza di inadempimenti gravi e non di scarsa importanza, valutati in concreto alla luce della natura del rapporto e dell’interesse perseguito dalle parti, può dichiarare la risoluzione del contratto indipendentemente dalla rituale attivazione dei rimedi risolutivi convenzionali o legali.
In materia di diritto d’autore, ai fini della tutela di un sito web è necessario che la produzione rappresenti la personalità del suo autore che si estrinseca attraverso un apporto creativo originale nella forma espressiva complessiva dell’opera. La violazione si manifesta a fronte di una riproduzione sostanziale nel prodotto asseritamente imitativo di tale forma; non è sufficiente una mera somiglianza visiva desunta da riproduzioni statiche (screen shot), occorrendo invece un accertamento puntuale degli elementi creativi e delle funzionalità che caratterizzano la piattaforma.
Deve essere risolto il contratto di cessione di un'azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non sia idonea all’uso dichiarato e oggetto del contratto stesso. Il cedente inadempiente deve essere inoltre condannato a risarcire i danni patiti per l’avviamento dell’attività che il cessionario non ha potuto esercitare.
La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti - in assenza di ulteriori prove, e fermo che l'azione non sia volta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato - la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. (altro…)