Vanno indiscutibilmente riconosciuti l'autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all'integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l'interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all'art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell'assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all'attore - socio della stessa - le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto di ripetere le somme versate per il capitale iniziale, ove non sia dimostrato che, all'esito della liquidazione e del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, è residuato attivo sufficiente al loro rimborso, quali ultimi e residuali soggetti vantanti pretese sul capitale sociale.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall'art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può invece senz'altro rivalersi direttamente nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei
creditori, dato che il beneficio di previa escussione previsto dall'art. 2304 c.c. opera appunto solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.