E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.
Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.
Il primo comma dell'art. 2479 c.c. abilita qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare un'assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, anche in difetto di inerzia dell'organo amministrativo nella convocazione di assemblea sul punto; rimane purtuttavia il dovere del socio (altro…)
In ipotesi di discussione in ordine a un argomento non indicato nell’ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa ai lavori dell’organo collegiale ha l’onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato su quello specifico argomento (proprio in ragione della omessa indicazione nell’ordine del giorno) in modo tale da richiedere all’assemblea di soprassedere alla relativa discussione. (altro…)
Tra le ipotesi di nullità delle decisioni dei soci, l’art. 2479 ter, comma 3, c.c., al fine di tutelare il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali, annovera quella in cui le stesse vengano adottate in assenza assoluta di informazione. L’ambito della norma copre sia i casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di comunicazione assembleare, sia quelli in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dall’art. 2379 comma 3 c.c., (altro…)