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Sentenze con tag: scioglimento

Tribunale di Bologna, 13 Marzo 2026
Scioglimento di società inattiva: adesione delle parti e superfluità dell’intervento giudiziale
Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione...

Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione del socio resistente alla domanda, unita al disinteresse comune alla prosecuzione dell’attività sociale, integra una sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c. In tale contesto, l’intervento giudiziale risulta superfluo e va dichiarato il non luogo a provvedere, con compensazione integrale delle spese per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento.

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19/01/2026
Data sentenza: 13/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Annelisa Spagnolo
Registro : RVG – 8881 –  2023
Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026
Presupposti per l’accertamento dello stato di scioglimento di una S.r.l. da parte del Tribunale
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e...

Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.

Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

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17/08/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RVG – 12435 –  2024
Tribunale di Venezia, 18 Luglio 2024, n. 2318/2024
Morte dell’unico socio di s.r.l., curatore dell’eredità giacente e scioglimento della società
La morte dell’unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c.,...

La morte dell'unico socio di S.r.l. non integra la causa di scioglimento per inattività ex art. 2484 n. 3 c.c., posto che il curatore dell'eredità giacente (ove nominato), dovendo per legge esercitare le ragioni della eredità ed amministrarla, è anche investito della gestione della posizione di socio. Il curatore dell'eredità giacente, debitamente autorizzato, può altresì decidere, come socio, previa convocazione dell’assemblea, la messa in liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore.

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21/07/2025
Data sentenza: 18/07/2024
Numero: 2318/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 2267 –  2024
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2023
Gli effetti della morte del socio nella società di persone e azioni esperibili dagli eredi del socio defunto a tutela della partecipazione all’attivo finale di liquidazio
Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all’art. 2284 c.c., prevede...

Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all'art. 2284 c.c., prevede tre possibili alternative: (i) lo scioglimento del singolo rapporto con la prosecuzione della società tra i soci superstiti come effetto legale della morte del socio cui consegue ex art 2289 c.c. il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della quota alla data dello scioglimento del rapporto di società; (ii) lo scioglimento anticipato della società: si tratta di facoltà rimessa alla decisione dei soci superstiti che deve trovare causa nella morte del socio; in questo caso gli eredi del socio defunto hanno diritto non alla liquidazione della quota del socio defunto ex art 2289 c.c., ma alla quota di liquidazione che gli sarebbe spettata ex art 2282 c.c.; essi restano sempre creditori della società, ma la liquidazione viene condotta cumulativamente con quella degli altri soci, la causa di scioglimento sorta limitatamente al socio deceduto apre in questa ipotesi le porte allo scioglimento di tutta la società, gli eredi avranno un’aspettativa di credito il cui oggetto non è più il valore della quota ex art 2289 co 2 c.c. ma la partecipazione all’attivo finale di liquidazione, senza che gli eredi acquistino la qualità di soci durante la fase di scioglimento; quindi può dirsi che in caso di morte del socio sorge per la società con riferimento alla liquidazione degli eredi del socio defunto una obbligazione alternativa; (iii) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, scelta cui devono partecipare anche gli eredi del socio deceduto, situazione che esclude alcun credito degli eredi. Gli eredi del socio deceduto nelle prime due opzioni non acquistano mai la posizione del socio defunto nell’ambito della società; di conseguenza, essi non sono legittimati ad esercitarne le prerogative, né partecipano alla fase di scioglimento e di liquidazione, e la salvaguardia della loro posizione di titolari verso la società di un credito trova sede nelle disposizioni a tutela dei terzi e dei creditori sociali, soprattutto con riferimento alle operazioni poste in essere durante la liquidazione che possano compromettere il loro credito.

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11/12/2023
Data sentenza: 08/06/2023
Registro : RG – 27397 –  2020
Tribunale di Milano, 30 Aprile 2022
Inadempimento degli obblighi conservativi ex art. 2486 c.c. e quantificazione del danno
Ai sensi dell’art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della...

Ai sensi dell’art. 2489 c.c., il liquidatore ha il potere/dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, rispondendo per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale e dunque, quanto al riparto dell’onere della prova, spetta al fallimento allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori (e dei sindaci) posti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

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16/05/2023
Data sentenza: 30/04/2022
Registro : RG – 45991 –  2017
Corte d'appello di Milano, 23 Luglio 2021
Conflitto di interessi di amministratori di società a responsabilità limitata: la discrezionalità gestoria è tutelabile solo se l’operazione avviene nel libero mercato
La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la...

La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.

Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.

Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.

Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.

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17/06/2022
Data sentenza: 23/07/2021
Registro : RI – 367 –  2020
Tribunale di Milano, 28 Novembre 2017
Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore...

Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.

In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).

Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.

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23/04/2022
Data sentenza: 28/11/2017
Registro : RG – 7224 –  2012
Tribunale di Bologna, 22 Gennaio 2018
Eccezione di arbitrato e scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza
Ex art. 112 c.p.c., l’eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si...

Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.

(altro…)

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21/04/2022
Data sentenza: 22/01/2018
Registro : RG – 12395 –  2015
Corte d'appello di Genova, 16 Febbraio 2017
Responsabilità degli amministratori di cooperativa: aggravamento della situazione debitoria per prosecuzione dell’attività e violazione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili
Per individuare il momento da cui far decorrere la responsabilità dell’amministratore non è rilevante la data del bilancio che ha...

Per individuare il momento da cui far decorrere la responsabilità dell'amministratore non è rilevante la data del bilancio che ha evidenziato la situazione di deficit ma rileva, invece, l'epoca in cui l'amministratore sia divenuto consapevole (o non avrebbe potuto non esserlo) della situazione di insolvenza in cui versa l'ente ed abbia omesso di convocare l'assemblea così consentendo una dannosa prosecuzione dell'attività d'impresa, causando l'aggravamento della situazione debitoria. (altro…)

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12/11/2018
Data sentenza: 16/02/2017
Registro : RG – 749 –  2014
Tribunale di Milano, 31 Gennaio 2018
Responsabilità del socio “amministratore di fatto” di una s.r.l., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c.
Sussiste la responsabilità solidale del socio di una s.r.l. quale “amministratore di fatto” per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività...

Sussiste la responsabilità solidale del socio di una s.r.l. quale “amministratore di fatto” per i danni cagionati dalla prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c., laddove vi siano indizi significativi in ordine alla partecipazione (altro…)

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15/07/2018
Data sentenza: 31/01/2018
Registro : RG – 3357 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Maggio 2017, n. 5001/2017
Data sentenza: 05/05/2017
Numero: 5001/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 47985 –  2014
Tribunale di Milano, 21 Aprile 2017
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum
Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il...

Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione,  sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore (altro…)

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04/05/2017
Data sentenza: 21/04/2017
Registro : RG – 31180 –  2015
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