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Sentenze con tag: scioglimento delle società di capitali

Tribunale di Ancona, 7 Giugno 2026
Impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea: differenze e rilevanza ai fini dello scioglimento della società
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: (a) dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; (b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero (c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia: L’«impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. A proposito giova chiarire che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio (per almeno due esercizi consecutivi) o di nomina degli organi sociali. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’«impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.

Sia l’“impossibilità di funzionamento”, sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo prolungato, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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13/05/2026
Data sentenza: 07/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 3782 –  2024
Tribunale di Milano, 13 Agosto 2012
Data sentenza: 13/08/2012
Registro : RG – 48655 –  2012
Tribunale di Torino, 14 Marzo 2014
Accertamento giudiziale dello stato di scioglimento di società
Il ricorso con cui si chiede l’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento della società ex art. 2485 cc deve...

Il ricorso con cui si chiede l'accertamento giudiziale di una causa di scioglimento della società ex art. 2485 cc deve essere notificato tanto alla società quanto ai soci, essendo questi ultimi pienamente legittimati a contraddire in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento.

Il procedimento instaurato in sede di volontaria giurisdizione non può essere sospeso ex art. 295 cc, posto che in tale procedimento le decisioni  sono pronunciate "allo stato degli atti e  e rebus sic stantibus", senza alcuna idoneità al giudicato.

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23/12/2014
Data sentenza: 14/03/2014
Registro : RG – 600 –  2014
Tribunale di Bologna, 12 Dicembre 2012
Data sentenza: 12/12/2012
Registro : RG – 3637 –  2012
Tribunale di Bologna, 15 Ottobre 2013
Data sentenza: 15/10/2013
Registro : RG – 3196 –  2013
Tribunale di Bologna, 8 Ottobre 2013
Dichiarazione di fallimento della società di capitali e art. 2409 c.c.
Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l’intervento di controllo di cui all’art. 2409 c.c.,...

Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l'intervento di controllo di cui all'art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l'affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria (altro…)

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31/07/2014
Data sentenza: 08/10/2013
Registro : RG – 2642 –  2012
Tribunale di Bologna, 17 Aprile 2013
Scioglimento di srl per impossibilità di funzionamento
Qualora l’assemblea di una srl convocata per l’approvazione del bilancio, non proceda in tal senso, e alla successiva convocazione non...

Qualora l'assemblea di una srl convocata per l'approvazione del bilancio, non proceda in tal senso, e alla successiva convocazione non si riunisca nemmeno, sussistono i presupposti di cui al n. 3 dell'art. 2484 c.c. e pertanto si deve decretare l'avvenuto scioglimento della società.

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20/06/2014
Data sentenza: 17/04/2013
Registro : RG – 4632 –  2012
Tribunale di Bologna, 29 Maggio 2014
Accertamento della causa di scioglimento e nomina di liquidatori
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale...

Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scioglimento della società a responsabilità limitata, ciascun socio può adire il tribunale perché nomini un liquidatore ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i soci in ordine alla sussistenza della causa di scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale accerta solo ‘incidenter tantum’ e sommariamente (altro…)

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18/06/2014
Data sentenza: 29/05/2014
Tribunale di Bologna, 4 Novembre 2013
Persistente inattività dell’assemblea e scioglimento della società richiesta dal collegio sindacale
La continuata inattività dell’assemblea – causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. – può dirsi integrata...

La continuata inattività dell’assemblea - causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. - può dirsi integrata qualora l’assemblea, regolarmente e formalmente convocata da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2406 c.c., sia stata più volte disertata dai soci e dagli amministratori. (altro…)

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15/06/2014
Data sentenza: 04/11/2013
Registro : RG – 746 –  2013
Tribunale di Milano, 24 Settembre 2012
Evidenza
S.r.l., azione di responsabilità e legittimazione
La violazione dei doveri di amministrazione ex art. 2476 c.c. e il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale non può essere...

La violazione dei doveri di amministrazione ex art. 2476 c.c. e il conseguente pregiudizio al patrimonio sociale non può essere fatta valere dal terzo creditore, che è privo di legittimazione attiva rispetto a detta azione (altro…)

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24/05/2013
Data sentenza: 24/09/2012
Registro : RG – 7382 –  2011
Tribunale di Milano, 13 Marzo 2013
Responsabilità di amministratori di s.r.l. fallita per indebito utilizzo di risorse sociali
L’indebito utilizzo di risorse liquide della società costituisce di per sé fonte di responsabilità degli amministratori e del conseguente obbligo...

L'indebito utilizzo di risorse liquide della società costituisce di per sé fonte di responsabilità degli amministratori e del conseguente obbligo di risarcire il danno, a prescindere dall'accertamento che tale condotta si atteggi come illecita prosecuzione dell'attività di impresa in presenza di una causa di scioglimento (nel caso di specie, gli amministratori hanno posto in essere una serie di atti distrattivi dopo che il capitale sociale era stato integralmente eroso da perdite, ancorché fraudolentemente occultate).

E' soggetto (altro…)

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18/04/2013
Data sentenza: 13/03/2013
Registro : RG – 41709 –  2011
Tribunale di Milano, 11 Marzo 2013
Clausola arbitrale, azione di responsabilità sociale e prova del danno, accertamento dello scioglimento
Deve ritenersi nulla per contrasto con l’art. 34 d.lgs. 5/03  la clausola arbitrale che fa rinvio per la nomina degli...

Deve ritenersi nulla per contrasto con l'art. 34 d.lgs. 5/03  la clausola arbitrale che fa rinvio per la nomina degli arbitri a un regolamento (nella specie, della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano) che prevede una almeno parziale nomina degli arbitri delle stesse parti interessate. (altro…)

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09/04/2013
Data sentenza: 11/03/2013
Registro : RG – 60390 –  2010
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