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Sentenze con tag: simulazione relativa

Tribunale di Brescia, 17 Ottobre 2026, n. 206/2024
Contratto di compravendita di quote sociali: quietanza di pagamento, simulazione e onere probatorio
L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell’atto...

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell'atto medesimo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziate non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione, la quale deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale - estendendo al pagamento il divieto ex art. 2722 c.c. di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale - esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio; quest'ultimo, infatti, essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali alla quietanza stessa e rispetto al quale opera il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.

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07/03/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 206/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 223 –  2022
Tribunale di Venezia, 17 Ottobre 2026, n. 1205/2025
Simulazione assoluta e relativa e requisiti di forma della donazione indiretta
L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso...

L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso di simulazione assoluta, l’atto appare esservi, ma non è in realtà voluto, o più precisamente vi è sottostante la ferma e reale volontà che l’atto non vi sia; in caso di simulazione relativa, si forma un certo atto ma in realtà se ne vuole, e se ne conviene, uno diverso.
Ove si tratti di simulazione relativa ed il negozio dissimulato sia una donazione indiretta [nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, consistente nel divario di valore tra l'azienda conferita ed il diritto di usufrutto su quota ottenuto in cambio], non è prospettabile la nullità per difetto di forma (artt. 782 c.c. e 48 L.N.) del negozio dissimulato, dato che alle donazioni indirette non si applicano le forme solenni necessarie per la donazione.

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14/12/2025
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 1205/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 22982 –  2024
Tribunale di Catania, 17 Ottobre 2026, n. 814/2023
Simulazione del contratto di cessione di quota: limiti probatori
In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso...

In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso di specie, un contratto di cessione di quote di s.r.l.], la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.) ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione.

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24/09/2025
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 814/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 4839 –  2023
Tribunale di Torino, 5 Febbraio 2024
Il socio tiranno. Simulazione relativa nella cessione di partecipazioni
La figura del socio tiranno costituisce una tipizzazione giurisprudenziale e dottrinale che si inserisce nella più generale categoria dell’abuso del...

La figura del socio tiranno costituisce una tipizzazione giurisprudenziale e dottrinale che si inserisce nella più generale categoria dell’abuso del diritto. Il socio tiranno utilizza, infatti, la personalità giuridica della (o delle) società da lui controllate come un mero schermo allo scopo di beneficiare impropriamente della responsabilità limitata, a fini diversi da quelli per cui è prevista dall’ordinamento e in danno dei creditori. A sua volta, la tutela accordata ai creditori della società danneggiati dall’abuso si ispira al modello della exceptio doli, negando al socio tiranno il beneficio della limitazione della responsabilità e disconoscendo l’esistenza dello schermo societario abusato. Il socio tiranno è tale quando si serva della struttura sociale come schermo al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata e allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Più nel dettaglio, la figura del socio tiranno è riferita alla fattispecie in cui un socio non titolare dell’intero pacchetto di quote o di azioni, spesso occulto, gestisce o fa gestire la società di capitali come un proprio strumento, perseguendo finalità egoistiche e personali, abusando della distinta soggettività giuridica della società stessa, con conseguente disprezzo delle norme fondamentali del diritto societario e con confusione del patrimonio personale con il patrimonio della società tiranneggiata, dimostrando che la società è stata costituita o proseguita al solo scopo di frapporre tra sé e i terzi lo schermo di un soggetto di diritto per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire indebitamente del beneficio della responsabilità limitata.

In tema di simulazione, la cosiddetta controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Il contratto di cessione di quote di s.r.l. non soggiace tra le parti a particolari requisiti di forma, con la conseguenza che la prova della controdichiarazione non incontra, in via generale, limiti diversi e ulteriori da quelli inerenti alla prova testimoniale e per presunzioni ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c. Peraltro, allorché la simulazione relativa riguardi un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

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14/09/2024
Data sentenza: 05/02/2024
Registro : RG – 20574 –  2020
Tribunale di Milano, 3 Luglio 2023
Intestazione fiduciaria di quote
Il trasferimento delle quote per atto fiduciario comporta un reale passaggio di proprietà delle quote, con l’aggiunta di un impegno...

Il trasferimento delle quote per atto fiduciario comporta un reale passaggio di proprietà delle quote, con l’aggiunta di un impegno al ritrasferimento delle medesime. L’unico modo per riottenere le quote, sussistendone tutti i presupposti, è agire ai sensi dell’art. 2932 c.c., quindi con una azione costitutiva finalizzata ad ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di ritrasferimento non concluso.

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18/08/2023
Data sentenza: 03/07/2023
Registro : RG – 34843 –  2020
Tribunale di Bologna, 14 Maggio 2020
Cessione di partecipazioni sociali
Il requisito indefettibile del negozio donativo, così come di ogni altro negozio giuridico liberale, è rappresentato dall’animus donandi, la cui...

Il requisito indefettibile del negozio donativo, così come di ogni altro negozio giuridico liberale, è rappresentato dall’animus donandi, la cui prova deve essere fornita da colui che prospetti in giudizio la simulazione relativa di una compravendita quale dissimulazione di una donazione diretta, non essendo tale intento automaticamente desumibile dalla sproporzione tra le due entità economiche – ovverosia valore e corrispettivo della cessione – o dall’assenza di un interesse economico in capo al cedente. Se così fosse ogni compravendita con corrispettivo meramente simbolico o sproporzionato per difetto finirebbe per dover essere intesa come dissimulante in verità un negozio giuridico liberale. In ogni caso, così come osservato dalla Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. II, 10/09/2019, n. 22617), il prezzo di compravendita di una partecipazione sociale deve ritenersi inesistente - con conseguente nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale - quando risulti concordato un prezzo non serio, perché privo di valore e perciò meramente simbolico: ciò a maggior ragione nel caso in cui non sia stato concluso a latere della cessione un altro negozio dal quale lo stesso cedente possa aver ottenuto un vantaggio economico, giuridico o anche solo empirico da tale operazione, contrastando la stessa con il principio di razionalità degli spostamenti di ricchezza.

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16/01/2023
Data sentenza: 14/05/2020
Registro : RG – 15515 –  2017
Tribunale di Catania, 21 Agosto 2020
Responsabilità degli amministratori per distrazione
   

 

 

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28/09/2022
Data sentenza: 21/08/2020
Registro : RG – 21322 –  2017
Tribunale di Bologna, 5 Novembre 2021
Cessione di partecipazioni e donazione dissimulata: competenza e requisiti dell’animus donandi
La domanda avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di atti di cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, è...

La domanda avente ad oggetto l’accertamento della simulazione di atti di cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) e comma 3 D.lgs. 168/03, anche qualora gli atti di cessione siano anteriori a tale normativa, posto che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

Nell’ipotesi di donazioni di partecipazioni societarie in favore di soggetti del tutto estranei alla sfera affettiva del de cuius, la sproporzione tra il valore del bene dichiarato nell’atto notarile e quello di mercato non è un indizio grave dello spirito di liberalità, in quanto è possibile e, anzi, più probabile che una parte del prezzo sia stata versata “in nero”.

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09/08/2022
Data sentenza: 05/11/2021
Registro : RG – 4822 –  2017
Tribunale di Torino, 13 Gennaio 2021
In tema di simulazione e di decadenza dal beneficio del termine
Deve ritenersi che l’interposizione fittizia di persona rientra tra i casi di simulazione relativa e che la cosiddetta <controdichiarazione> costituisce...

Deve ritenersi che l’interposizione fittizia di persona rientra tra i casi di simulazione relativa e che la cosiddetta <controdichiarazione> costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione.

 

In materia di simulazione, i limiti all'ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l'intesa simulatoria. Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d'ufficio da parte del giudice.

 

L'art. 1186 cod. civ. faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato; c) non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine. Di qui due essenziali considerazioni: a) dato che la finalità perseguita dalla norma di cui all'art. 1186 cod. civ. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni. Ciò significa che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma, solo l'impotenza, reale ed oggettiva, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non deve neppure rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.

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14/05/2021
Data sentenza: 13/01/2021
Registro : RG – 15874 –  2018
Tribunale di Milano, 18 Dicembre 2018
Azione di risoluzione del contratto, prova del pagamento e simulazione relativa
In caso di simulazione relativa circa l’oggetto del contratto, la parte che lamenti il mancato pagamento del prezzo di compravendita...

In caso di simulazione relativa circa l'oggetto del contratto, la parte che lamenti il mancato pagamento del prezzo di compravendita e agisca per la risoluzione ha l'onere di avanzare contestualmente (altro…)

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13/11/2019
Data sentenza: 18/12/2018
Registro : RG – 53271 –  2018
Corte d'appello di Brescia, 30 Gennaio 2017
Simulazione relativa per interposizione fittizia nell’acquisto di quote sociali
Nel contenzioso inerente ad azione di simulazione relativa per interposizione fittizia, nell’ambito di acquisto di quote sociali (nella specie di...

Nel contenzioso inerente ad azione di simulazione relativa per interposizione fittizia, nell’ambito di acquisto di quote sociali (nella specie di s.n.c.), grava sull’attore allegare e provare il presupposto essenziale della simulazione medesima, nonché la partecipazione del terzo all’accordo simulatorio. (altro…)

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26/02/2019
Data sentenza: 30/01/2017
Registro : RG – 1310 –  2012
Tribunale di Milano, 19 Giugno 2017
Rinuncia del socio al diritto di opzione a favore di srl dal medesimo amministrata: azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Ove l’azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio...

Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico (altro…)

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01/09/2017
Data sentenza: 19/06/2017
Registro : RG – 46013 –  2015
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