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Sentenze con tag: società in accomandita semplice

Corte di Cassazione, 5 Novembre 2026, n. 13672/2026
Credito per canoni di locazione e applicabilità della disciplina della postergazione
Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in...

Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo. La categoria del finanziamento dei soci a favore della società, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende, infatti, i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.

La postergazione disposta dall’artt. 2467 c.c.  opera non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali ma già̀ durante la vita della società, integrando una condizione d’inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.

La norma dell'art. 2467 c.c., pur se prevista per il caso in cui la società finanziata abbia assunto la forma della società a responsabilità limitata, è estensibile ad altri tipi di società tutte le volte in cui il finanziamento sia stato operato da un socio che, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, si trovi in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di una società a responsabilità limitata. La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata (consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento) è, infatti, compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi (come ha accertato, in fatto, il tribunale) vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

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17/05/2026
Data sentenza: 05/11/2026
Numero: 13672/2026
Carica: Presidente
Giudice: Cosmo Crolla
Relatore: Giuseppe Dongiacomo
Registro : RG – 9628 –  2025
Tribunale di Bologna, 26 Maggio 2026, n. 1838/2024
Società in accomandita semplice: l’azione per la tutela del patrimonio sociale spetta alla società
In tema di società in accomandita semplice, la società e non i soci devono attivarsi per la tutela del patrimonio...

In tema di società in accomandita semplice, la società e non i soci devono attivarsi per la tutela del patrimonio sociale contro atti provenienti da (e diretti a) terzi. L’interesse del socio (accomandante) al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società.

Al socio accomandatario spetta il diritto di tutelare la partecipazione alla società, mentre la tutela del patrimonio sociale spetta alla società che, quindi, dovrà attivarsi per tutelarsi da e contro i terzi. Inoltre, con specifico riferimento all’azione di invalidità, spetta alla società, e non al socio, la legittimazione ad agire per la nullità del contratto concluso da una s.a.s., in ragione della distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio e che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all’opposto, non risponde dei debiti della società), il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile solo sul piano dei rapporti interni e non anche nei rapporti con i terzi. Conseguentemente, rispetto al potere di agire in giudizio, a nulla rileva la responsabilità illimitata del socio accomandatario di s.a.s, attenendo tale profilo ad un ambito diverso da quello del diritto all’azione per la tutela del patrimonio sociale.

Il dolo rileva quale causa di annullamento del contratto unicamente quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.; in particolare, ricorre il "dolus malus" sole se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2), c.c., relativo all’errore essenziale.

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08/05/2026
Data sentenza: 26/05/2026
Numero: 1838/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 14481 –  2021
Tribunale di Venezia, 6 Giugno 2025
Esclusione del socio di società in accomandita semplice
Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il...

Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il quale può intervenire anche in via cautelare. Presupposto dell'esclusione è che il socio sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto (art. 2286 c.c.). A  tal fine, possono essere certamente valorizzati anche i comportamenti che il socio tiene quale amministratore, che devono però essere valutati con maggior rigore rispetto a quanto richiesto dall’art. 2259 c.c. per la mera revoca della facoltà di amministrare.

 

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24/11/2025
Data sentenza: 06/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 8023 –  2025
Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2025, n. 5/2025
Finanziamento soci a società in accomandita semplice: effetti del riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre...

Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre che sulla società anche sui soci illimitatamente responsabili all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione, determina, attraverso l’astrazione dalla causa desumibile dall’art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dei debitori l’onere di dimostrare in giudizio l’inesistenza del debito.

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12/10/2025
Data sentenza: 01/02/2025
Numero: 5/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Marconi
Registro : RG – 33073 –  2023
Tribunale di Firenze, 26 Maggio 2026, n. 259/2025
Controversie relative a società di persone: esclusa la giurisdizione del Tribunale delle Imprese
Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in...

Le controversie aventi ad oggetto atti negoziali compiuti da una società in accomandita semplice (Sas), anche se poi trasformata in Srl, non rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La competenza si determina, infatti, in base al petitum sostanziale e alla causa petendi riferiti alla forma giuridica esistente all’epoca dei fatti, rimanendo irrilevante, ai fini del riparto di competenza ratione materiae, la successiva trasformazione in società di capitali.

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11/10/2025
Data sentenza: 26/05/2026
Numero: 259/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 11010 –  2023
Tribunale di Venezia, 20 Marzo 2025, n. 877/2025
Evidenza
Abuso dell’esclusione del socio di società di persone da parte dei soci maggioritari
Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il...

Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il socio minoritario degli utili, e dopo avere agito contro di lui esecutivamente in proprio, si avvalgano di una mera facoltà statutaria che fa perno sul pignoramento della quota per escludere detto socio dalla compagine.

L'esclusione del socio non è impedita dalla situazione di scioglimento della società.

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03/05/2025
Data sentenza: 20/03/2025
Numero: 877/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 5162 –  2025
Tribunale di Venezia, 25 Giugno 2024, n. 2180/2024
Violazione del divieto di immistione del socio accomandante
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di...

Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.

L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.

L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.

L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.

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19/10/2024
Data sentenza: 25/06/2024
Numero: 2180/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 7453 –  2020
Tribunale di Torino, 4 Marzo 2024
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata...

Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata interinale e tendenzialmente provvisoria degli effetti del provvedimento cautelare, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio. Nel ricorso devono essere specificati il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito: la mancata indicazione nel ricorso cautelare di tali elementi ne comporta l’inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. L’esigenza di individuare nel ricorso cautelare gli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito consente di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare e serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio. Inoltre, è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, consentendogli di instaurare il corrispondente e strumentale giudizio di merito volto a far rimuovere gli effetti del provvedimento cautelare emesso e/o a far rigettare anche nel merito la domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.

La ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.

La necessità di una comunicazione periodica da parte dell’amministratore risulta determinata dall’esigenza di consentire all’accomandante l’esercizio del potere di controllo e di critica sull’operato del socio accomandatario e consente, in mancanza di impugnazione del bilancio da parte dell’accomandante, di ritenere consolidato l’esercizio.

La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

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18/09/2024
Data sentenza: 04/03/2024
Registro : RG – 22657 –  2023
Tribunale di Milano, 26 Maggio 2026, n. 2926/2024
L’azione del socio nei confronti dell’amministratore nelle società di persone
Anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei...

Anche nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede, in materia di società per azioni, l’art. 2395 c.c. Tuttavia, essendo la natura extracontrattuale e individuale dell'azione del socio fondata sull'art. 2043 c.c., l’applicazione dell'art. 2395 c.c. deve essere letta in combinato disposto alla sopracitata norma generale in tema di responsabilità extracontrattuale. Ciò implica che il pregiudizio recato non deve essere il mero riflesso dei danni eventualmente prodotti al patrimonio sociale, ma i danni devono essere stati direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.

Per rendiconto deve intendersi la situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della situazione patrimoniale della società.

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29/07/2024
Data sentenza: 26/05/2026
Numero: 2926/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RI – 14042 –  2021
Tribunale di Firenze, 9 Maggio 2023
Diritto di recesso del socio di s.a.s. e sua revoca espressa per fatti concludenti
In caso di società in accomandita semplice contratta a tempo determinato, ove non ricorra nessuna delle ipotesi di recesso previste...

In caso di società in accomandita semplice contratta a tempo determinato, ove non ricorra nessuna delle ipotesi di recesso previste dalla legge o dal contratto sociale, incidendo l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale sul contratto di società modificandolo, per l’efficacia del recesso di un socio è necessario che vi sia il consenso degli altri; consenso che, al pari degli altri casi di modifiche del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 2252 c.c., può desumersi anche da fatti concludenti.

Nelle società di persone la dichiarazione di recesso è pacificamente ritenuta revocabile, in forza del carattere personalistico di tale tipo societario. Infatti, la non revocabilità del recesso del socio è limitata alle società di capitali e non estensibile alle società di persone, ove la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, nel senso di intendere rinnovata la partecipazione del socio, con revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso, e ciò quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente.

La volontà di sciogliersi dal vincolo associativo che non sia seguita da un comportamento conseguente ma che, anzi, veda la prosecuzione del rapporto caratterizzata da una continuità dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale, perde la sua efficacia per fatti concludenti.

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20/12/2023
Data sentenza: 09/05/2023
Registro : RG – 6835 –  2021
Tribunale di Roma, 16 Giugno 2023
Emissione di decreto ingiuntivo in presenza di una clausola compromissoria statutaria
Atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti cautelari, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude...

Atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla[va] l’emissione di provvedimenti cautelari, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca.

Quello cui lo statuto demanda una decisione da adottare in assenza di qualunque formalità e procedura costituisce arbitrato irrituale. La deferibilità ad arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito perché direttamente inerente alla validità o all’efficacia o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

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04/10/2023
Data sentenza: 16/06/2023
Registro : RG – 49287 –  2022
Tribunale di Venezia, 1 Febbraio 2023
Il diritto agli utili nelle società di persone
La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche...

La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all'art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nel regolare il diritto dei soci a partecipare agli utili dell'impresa collettiva, prevede che tale diritto sorga per il semplice fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell'esercizio abbia maturato utili, non essendo affatto necessario, salvo patto contrario, che i soci decidano di procedere alla loro distribuzione, come invece richiesto per le società di capitali.

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19/06/2023
Data sentenza: 01/02/2023
Registro : RG – 8881 –  2022
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