Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.
Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.
Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.
Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante un approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un’opera, in quanto non qualificabile come una compiuta espressione della personalità di un determinato autore, rappresenta, semmai, un’idea da trasfondere e concretizzare in un’opera dotata di compiutezza espressiva. Né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l’idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse, ma tra sé interagenti, neppure ove intesa come un mero concept, ossia come una presentazione esterna di un’idea da sviluppare.
Potrebbero, invece, profilarsi, in via astratta, un diritto morale o un diritto patrimoniale d’autore sul software, che tali principi e tali idee incorpora, o su quelli posti alla base del suo funzionamento, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all’art. 1, L. n. 633/41, ove connotati dai caratteri della creatività e dell’originalità.
Ad ogni modo non potrà configurarsi una condotta di plagio del suddetto software senza una riproduzione ed una messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente, ossia senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento del software stesso. In altri termini siffatta condotta potrebbe essere integrata qualora si sia verificata la riproduzione e la vendita, da parte del convenuto, di un software identico a quello in questione, ma non anche nell’ipotesi di un libro che riporti la sequenza dei codici alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell’autore dell’opera libraria, con il convenuto, a titolo di concorso compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, se impiegati da terzi soggetti per la realizzazione di un altro software.
La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).
L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.
I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.
La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.
Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis ovvero può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi ovviamente i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).
L’art. 102 bis comma 9 l.d.a. vieta anche l'estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga:
a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore.
Tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante da un punto di vista qualitativo e quantitativo effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto.
La durata della tutela è fissata in quindici anni a partire dall’effettuazione dell’investimento rilevante, in termini qualitativi e quantitativi, che deve essere riferito alla creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di informazioni esistenti.
Ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare o modificare la stessa banca dati determina la decorrenza di un nuovo termine di quindici anni, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.
In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.
In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d'autore.
La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E' infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.
Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).
Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.
Pone in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., il soggetto che riproduce pedissequamente e successivamente nella propria attività commerciale manuali operativi, tabelle e data base di un concorrente con modalità grafiche equivalenti a quelle di quest’ultimo.
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso. La tutela ha quindi ad oggetto l’istruttoria, ovvero l’acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi, sotto questo aspetto da tutti gli atri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.