La registrazione presso il registro di cui all’art. 103 l.d.a. tenuto dalla Siae non è costitutiva del diritto d’autore sui programmi per elaboratore, posto che, ai sensi dell’art. 6 l.d.a., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, “è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto originale e creativo e quindi la tutelabilità dei programmi per elaboratore, ai sensi dell’art. 2 n. 8 Lda (a norma del quale sono compresi nella protezione “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”) si può presumere sulla base dell’ampia diffusione e rinomanza dei programmi fra gli operatori di settore. Tale diffusione conferma l’utilità ed il pregio degli stessi ed è idonea a fondare il convincimento della loro assoluta originalità e creatività.
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).
L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.
I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.
La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.
Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.
Ai sensi dell’art. 102 bis l.d.a. colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il costitutore (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto sui generis ovvero può “vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”, salvi ovviamente i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.).
L’art. 102 bis comma 9 l.d.a. vieta anche l'estrazione e/o il reimpiego di parti non sostanziali qualora dette operazioni siano ripetute in maniera sistematica purché ciò presupponga:
a) operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati, oppure
b) tali da arrecare un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore.
Tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un investimento rilevante da un punto di vista qualitativo e quantitativo effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto.
La durata della tutela è fissata in quindici anni a partire dall’effettuazione dell’investimento rilevante, in termini qualitativi e quantitativi, che deve essere riferito alla creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di informazioni esistenti.
Ogni investimento "sostanziale" diretto ad integrare o modificare la stessa banca dati determina la decorrenza di un nuovo termine di quindici anni, giacché è la portata qualificante di tale investimento a conferire alla banca dati esistente una nuova veste, che giustifica un nuovo periodo di protezione.
La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.
In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.
In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d'autore.
La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E' infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.
Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).
Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.
Pone in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., il soggetto che riproduce pedissequamente e successivamente nella propria attività commerciale manuali operativi, tabelle e data base di un concorrente con modalità grafiche equivalenti a quelle di quest’ultimo.
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso. La tutela ha quindi ad oggetto l’istruttoria, ovvero l’acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi, sotto questo aspetto da tutti gli atri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.
La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "software", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
L'adattamento e la trasformazione di un programma al fine della sua utilizzazione in una versione più aggiornata costituisce plagio parziale del programma stesso, ai sensi dell'art. 64-bis l.d.a, e non una sua originale rielaborazione né una sua modificazione essenziale all'uso o utile al conseguimento dell'interoperabilità.