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Sentenze con tag: sospensiva delibera assembleare

Tribunale di Roma, 5 Settembre 2024
Sospensione ante causam della delibera assembleare e revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di...

Poiché il rimedio tipico inibitorio previsto all’art. 2378, terzo comma, c.c. si atteggia come procedimento incidentale ad una controversia di merito, è inammissibile la richiesta di sospensione ante causam di una delibera assembleare di società di capitali senza aver prima instaurato il relativo giudizio di merito. L’art. 2378, terzo comma, c.c., prevedendo la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare tipica, non lascia residuare la facoltà di ricorrere allo strumento atipico di tutela cautelare quale quello di cui all’art. 700 c.p.c. In tali termini è pertanto inammissibile tanto una richiesta di sospensiva contenuta nello stesso atto di citazione e non in un separato ricorso, quanto una richiesta di sospensiva contenuta in un ricorso, ma senza la precedente instaurazione del giudizio di merito finalizzato all’impugnativa delle delibere di cui si assume l’invalidità.

I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall’assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivi, ma non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale.

Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per l’emissione della cautela prevista dall’art. 2476 c.c., occorre che venga prospettato il nesso di strumentalità con un’azione di responsabilità, diretta ad ottenere il ristoro dei danni asseritamente causati alla società resistente dall’amministratore in carica e, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, emerga che i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per quest’ultima un danno attuale, o potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.

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14/06/2026
Data sentenza: 05/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 4998 –  2024
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026
Sospensione cautelare della delibera adottata con abuso della maggioranza
Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale...

Sussistono i presupposti per la sospensione cautelare della delibera assembleare che, mediante l’innalzamento dei quorum deliberativi al 70% dell’intero capitale sociale, sterilizzi di fatto il voto del socio di minoranza, ove difetti la prova di un effettivo interesse sociale sotteso alla modifica statutaria, poiché, in assenza di tale evidenza, la deliberazione è annullabile in quanto adottata in contrasto con il canone di buona fede e correttezza contrattuale.

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01/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro : RG – 10133 –  2025
Tribunale di Venezia, 19 Agosto 2024, n. 2456/2024
Evidenza
Conferimento dell’azienda in una subholding e competenza consiliare
Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della...

Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, così che è possibile disporre la sospensione della deliberazione se la sua esecuzione materiale risulti compiuta, purché essa continui a produrre perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente. Non è suscettibile di sospensione, perchè priva di effetti diretti nell'organizzazione, nei rapporti tra soci o verso i terzi (spiegando solo rilevanza puramente esterna), la delibera consiliare con cui sia stata deliberata all’unanimità dei consiglieri la costituzione di una nuova società subholding mediante conferimento delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale.

La misura cautelare sospensiva dell’esecuzione di una delibera assembleare non può anticipare gli effetti della sentenza di annullamento, che si producono solo con il passaggio in giudicato della stessa, ma può impedire che, dal momento della sua pronuncia, l’atto impugnato possa produrre ulteriori effetti di fatto o di diritto non più eliminabili ex post.

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10/03/2025
Data sentenza: 19/08/2024
Numero: 2456/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 4333 –  2024
Tribunale di Torino, 22 Aprile 2021
Evidenza
Giurisdizione cautelare suppletiva del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria statutaria ed onere di instaurazione del procedimento arbitrale
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, loro conferito dall'art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo.

La sussistenza della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, in presenza di clausola compromissoria statutaria, pur avente ruolo vicario e suppletivo, è volta a garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione (norma di cui l’effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).

Il Tribunale è privo di giurisdizione, anche ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare, laddove l'istante non abbia attivato il procedimento arbitrale previsto dallo Statuto della società; in tal caso, il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa.

Allorché la competenza in punto di nullità/annullamento della delibera assembleare impugnata rientri nella competenza arbitrale, l’intervento del Tribunale si giustifica solo in funzione suppletiva per il tempo necessario alla costituzione e operatività dell’organo arbitrale.

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04/11/2021
Data sentenza: 22/04/2021
Registro : RG – 351 –  2021
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2015
Sospensione dell’ efficacia di deliberazione assembleare adottata con il voto determinante di un falsus procurator
Si deve ritenere ammissibile l’intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente,...

Si deve ritenere ammissibile l'intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare. (altro…)

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23/05/2016
Data sentenza: 22/12/2015
Registro : RG – 67545 –  2015
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