Ai sensi dell’art. 2393, co. 1 c.c., l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa “in seguito a deliberazione dell’assemblea” e, in linea di principio, tale norma deve ritenersi applicabile anche alla s.r.l. a socio unico. Tuttavia, in quest’ultimo caso, qualora la società sia senza sindaci e qualora l’unico socio ricopra altresì la carica di amministratore unico, può ritenersi non indispensabile una formale delibera assembleare che autorizzi l’amministratore a proporre l’azione, ben potendo tale autorizzazione ravvisarsi (in re ipsa) nel conferimento della procura alle liti al proprio difensore.
Nelle società a responsabilità limitata, nel potere, attribuito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale ex art. 2479, comma 1 c.c., di sottoporre gli argomenti di discussione all'assemblea rientra, per via estensiva, anche il potere di convocazione diretta dell'assemblea su quegli stessi argomenti.
Il socio unico di s.r.l. deve ritenersi abilitato alla convocazione di assemblea per le deliberazioni in materia di scioglimento della società e di nomina del liquidatore, senza necessità di intervento del Tribunale. Con la conseguenza che, in difetto delle suddette deliberazioni, il ricorso per la nomina giudiziale del liquidatore proposto dal socio unico di s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, non potendo ravvisarsi una competenza sostitutiva dell'Autorità Giudiziaria a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.