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Sentenze con tag: terzo arbitratore

Tribunale di Ancona, 11 Novembre 2024
Recesso del socio e determinazione del valore della quota nelle s.r.l.: presupposti per la nomina del terzo arbitratore
Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di...

Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum dovuto al socio a titolo di liquidazione della quota. Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3 c.c., data la sua evidente natura non contenziosa, può essere promosso – tanto dal socio receduto, quanto dalla società – solo se non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso; l’art. 2473, comma 3 c.c. presuppone, infatti, un mero «disaccordo» unicamente sul valore della partecipazione del socio. Ciò è confermato, in maniera inequivocabile, anche dell’espresso riferimento all’art. 1349 c.c. contenuto nell’art. 2473, comma 3 c.c. (“...si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”). Detta norma consente chiaramente di sussumere il meccanismo apprestato dall’art.2473, comma 3 c.c. sotto la generale figura dell’arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo lo schema del mandato, al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto. Di conseguenza il provvedimento di nomina di un perito, ai fini di liquidare la quota di un socio di una società a responsabilità limitata previsto dall'art. 2743 c.c., riveste natura di atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Infatti, non riveste il primo carattere poichè la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; dovendosi a ciò aggiungere l'ulteriore considerazione che l'art. 2743 c.c. richiama l'applicazione dell'art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua, la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa. Non riveste, poi, il carattere della definitività poichè il provvedimento di accoglimento dell'istanza, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.

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16/05/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 3964 –  2024
Tribunale di Firenze, 19 Febbraio 2023
Valore della quota di liquidazione e impugnazione della valutazione del terzo arbitratore
In caso di recesso del socio da S.r.l. la determinazione del valore della quota di liquidazione da parte del terzo...

In caso di recesso del socio da S.r.l. la determinazione del valore della quota di liquidazione da parte del terzo arbitratore, compiuta ai sensi dell’art. 1349, co. 1, c.c. richiamato dall’art. 2473, co. 3, c.c., integra il contenuto del negozio con il quale il socio e la società si accordano in ordine alla liquidazione della quota a seguito del recesso del socio che deve essere effettuata tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; l’arbitratore stima il valore della partecipazione societaria e detta valutazione è immediatamente vincolante per le parti ed è suscettibile di impugnazione esclusivamente laddove manifestamente iniqua e/o erronea: difatti, con la determinazione operata dal terzo, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi e diviene vincolante tra le parti, salva l’impugnazione prevista dall’art. 1349, co. 1, c.c.

La valutazione di “erroneità” o meno della determinazione dell’esperto nominato dal tribunale, trattandosi di determinazione operata da un professionista dotato di specifiche competenze nel settore della valutazione di imprese e vincolata a criteri oggettivi quali quelli indicati dal secondo comma dell’art. 2437 ter c.c. volti ad una valorizzazione in sostanza adeguata ai valori di mercato, criteri dunque destinati di per sé a delimitare "l’equo apprezzamento" predicato dall’art. 1349 c.c., dovrà essere condotta in relazione alle regole tecniche sottese all’operato dell’esperto e non in riferimento a nozioni di comune esperienza.

Qualora venga sostanzialmente accolta la richiesta quantificazione del socio della quota di liquidazione della propria partecipazione, la società può essere condannata al pagamento delle spese sostenute per la procedura di nomina dell’esperto.

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04/08/2023
Data sentenza: 19/02/2023
Registro : RG – 13005 –  2019
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