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Sentenze con tag: tolleranza uso del marchio

Tribunale di Bologna, 8 Aprile 2025, n. 2058/2025
Convalidazione del marchio posteriore per tolleranza quinquennale ex art. 28 c.p.i. ed esclusione della mala fede del registrante
Ai sensi dell’art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni consecutivi...

Ai sensi dell’art. 28 c.p.i., il titolare del marchio anteriore che, essendone a conoscenza, abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile non può domandarne la nullità né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali è stato usato, salvo che la registrazione sia stata domandata in mala fede; la conoscenza dell’uso può essere provata dalla corrispondenza con cui il titolare anteriore aveva a suo tempo segnalato al concorrente la propria registrazione, cui non sia seguita per anni alcuna contestazione.

La mala fede che impedisce la convalidazione va esclusa quando il titolare del marchio anteriore, nel segnalare la propria privativa, ne abbia indicato le classi di registrazione e il concorrente abbia poi depositato il proprio marchio per una classe diversa da quelle indicate, sicché la registrazione doveva apparirgli pienamente lecita; convalidato il marchio posteriore, restano assorbite le domande di contraffazione, inibitoria e risarcimento.

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21/09/2026
Data sentenza: 08/04/2025
Numero: 2058/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maurizio Atzori
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 14900 –  2020
Tribunale di Bologna, 24 Ottobre 2026, n. 2249/2024
Decadenza per non uso, convalida ex art. 28 c.p.i. e giudizio di confondibilità del marchio debole
Ai sensi dell’art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni...

Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione; tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Non è necessario che l’uso avvenga in modo formale o con rivendicazioni formali, essendo sufficiente un utilizzo in qualsivoglia forma (documenti commerciali, prodotti, altro).

L’uso del marchio in forma modificata ancorché non registrata che non ne alteri il carattere distintivo è equivalente all’uso del marchio registrato.

Ai fini della convalida ex art. 28 c.p.i. occorre provare l’uso effettivo del marchio, per specifici prodotti riconducibili alle classi di registrazione, oltre alla tolleranza dell’uso da parte del titolare del marchio anteriore, protrattasi per cinque anni. Non vi è dubbio che l’onere della prova gravi interamente sul titolare del secondo marchio, che agisce in giudizio al fine di veder consolidata la propria posizione sul mercato, attraverso una statuizione che accerti la convalidazione del marchio posteriore: è, infatti, onere dell’attore/titolare del secondo marchio dimostrare, oltre all’uso prolungato del segno, la conoscenza effettiva in capo al titolare del marchio anteriore dell’esistenza e dell’uso di altro segno uguale o simile, registrato in epoca successiva, eventualmente ricorrendo ad elementi presuntivi, purché gravi precisi e concordanti, non essendo sufficiente a fondare tale consapevolezza la mera registrazione del marchio posteriore.

Il termine di cinque anni decorre dalla conoscenza dell’utilizzo effettivo del marchio successivo da parte del titolare del marchio anteriore e non dal momento della registrazione. In altri termini, l’istituto non consiste in una mera decadenza per trascorrere del tempo ma in un atto giuridico in senso stretto. La “tolleranza” di cui all’articolo 28 non è dunque un fatto giuridico ma un atto giuridico, che deve avere caratteristiche di volontarietà (nel tollerare). Se, dunque, è eccessivo parlare di vero e proprio negozio giuridico (cioè con volontà degli effetti), si è sicuramente in presenza di un atto volontario, il cui autore deve contemplare anche la presenza del marchio concorrente.

Il parametro di valutazione della contraffazione di marchio è, secondo giurisprudenza nazionale e sovranazionale, un giudizio sintetico, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i termini oggetto di comparazione.

Nella valutazione di confondibilità tra marchi, incide la qualificazione del marchio come debole o forte, atteso che la “debolezza” non esclude l’attitudine del marchio alla registrazione, ma influisce soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva.

Marchio forte è quello dotato di un intrinseco potere distintivo, ovvero quello in cui le parole, le figure o gli altri segni che lo compongono non presentano alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, essendo di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento; al contrario, il marchio debole è concettualmente legato alla natura del prodotto che rappresenta “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”.

Ciò che distingue un marchio debole da uno forte è l’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

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11/09/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 2249/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 11792 –  2021
Tribunale di Milano, 25 Luglio 2017
Uso tollerato del proprio marchio da parte di terzi ai fini della convalida e della coesistenza tra segni
Alla mera tolleranza dell’uso del proprio marchio da parte di terzi non può essere attribuito il significato di rinuncia al...

Alla mera tolleranza dell’uso del proprio marchio da parte di terzi non può essere attribuito il significato di rinuncia al diritto sul segno, dal momento che, al di fuori dell’ipotesi della convalida, a tale atteggiamento non può esser ricondotto alcun effetto di rinuncia da parte del titolare o di acquisito di un diritto su di esso da parte di terzi. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che (altro…)

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15/10/2017
Data sentenza: 25/07/2017
Registro : RG – 63057 –  2014
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