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Sentenze con tag: trasferimento della quota

Tribunale di Perugia, 23 Ottobre 2026
Effetti del patto fiduciario nei rapporti interni ed esterni
In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario,...

In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.

La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).

A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.

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15/06/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 2747 –  2024
Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 2297/2024
Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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15/03/2026
Data sentenza: 06/03/2024
Numero: 2297/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 11306 –  2019
Tribunale di Roma, 30 Aprile 2018
Trasferimento di quote di partecipazione di società a responsabilità limitata: i requisiti di forma
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né...

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Invero, la forma scritta non è richiesta (altro…)

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03/10/2022
Data sentenza: 30/04/2018
Registro : RG – 72879 –  2015
Tribunale di Torino, 23 Luglio 2020
Ripetizione dell’indebito oggettivo inerente a un pagamento per l’acquisizione di una quota di s.r.l.
L’esistenza di una minuta o puntuazione di un contratto redatta nell’ambito di trattative finalizzate al trasferimento di una quota di...

L'esistenza di una minuta o puntuazione di un contratto redatta nell'ambito di trattative finalizzate al trasferimento di una quota di s.r.l. , avendo carattere meramente interlocutorio e preparatorio della stipulazione, non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza di un contratto preliminare di compravendita. (altro…)

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08/09/2021
Data sentenza: 23/07/2020
Registro : RG – 23708 –  2018
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 3465/2017
E’ nulla la delibera che impone ai soci di s.r.l. obblighi patrimoniali ulteriori rispetto ai conferimenti
La delibera assembleare volta a imporre ai soci una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite e alla concessione di garanzie...

La delibera assembleare volta a imporre ai soci una partecipazione paritaria alla copertura delle perdite e alla concessione di garanzie in favore della società viola il principio costituivo delle società di capitali di limitazione della responsabilità dei soci nella misura del capitale sottoscritto e, come tale,  va dichiarata nulla per "impossibilità giuridica" dell'oggetto delle determinazioni assunte.

 

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10/04/2017
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3465/2017
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vincenzo Perozziello
Registro : RG – 73331 –  2015
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