In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.
La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).
A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.