Lo scopo di lucro ex art. 73 e 73 bis l.d.a. dell'utilizzazione dei fonogrammi nei pubblici esercizi è certamente da ravvisarsi nella diffusione di musica d’ambiente in esercizi commerciali aperti al pubblico appartenenti, in gestione diretta o in franchising, a catena largamente diffusa sul territorio nazionale, la cui politica commerciale sia improntata a uniformità di presentazione e allestimento dei negozi della catena, oltre che a uniforme e capillare campagna promozionale, allo scopo di offrire e preservare una immagine unitaria dei prodotti in chiave di valorizzazione della funzione distintiva e attrattiva del relativo marchio, ancorché non vi sia diretta afferenza dell’utilizzo del fonogramma con il prodotto commercializzato (come nella cinematografia e nella diffusione radiofonica e televisiva, in cui il fonogramma diventa parte costitutiva dell’opera creativa) e neppure affinità tra il prodotto commercializzato e l’utilizzo del fonogramma (come nel caso della musica d’ambiente nel negozio di dischi).
Il pagamento dei compensi risultanti da un tariffario per l'utilizzo di fonogrammi è un'obbligazione di valuta su cui non può essere riconosciuta la rivalutazione poichè il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Per il principio di vicinanza alla prova, è onere del soggetto che avrebbe illecitamente duplicato fonogrammi dimostrare di aver comunicato/diffuso al pubblico i brani musicali traendoli da registrazioni dei fonogrammi lecitamente acquisite, trattandosi di circostanza che rientra nella sua esclusiva disponibilità materiale e giuridica.
Diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi integra un illecito diverso e ulteriore rispetto al duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l’utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore.
Il risarcimento del danno patrimoniale in forma forfettaria quale prezzo del consenso presuppone sostanzialmente una liquidazione in via equitativa rispetto a cui il parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un’associazione rappresentativa del settore, ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori. Infatti, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, il soggetto leso può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per dare il suo consenso alla duplicazione dei brani musicali a scopo commerciale, e tale prezzo può equitativamente essere desunto dalla convenzione SCF-Asso-Intrattenimento.
Con riferimento al diritto all'immagine ed alla reputazione commerciale di SCF, si ritiene che allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. In ordine alla prova di tale danno, la stessa deve sempre essere fornita dal soggetto leso in quanto danno-conseguenza e non danno-evento. Non è dunque sufficiente affermare genericamente l'esistenza di un danno non patrimoniale allegando apoditticamente che tale danno sorgerebbe in automatico dal mancato pagamento dei diritti da parte della convenuta, condotta che lederebbe l’immagine di SCF presso i propri soci e presso gli altri utilizzatori di fonogrammi.
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un'impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l'utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale (altro…)
L'art. 73 l.d.a. (l. 22 aprile 1941, n. 633) prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un diritto al compenso per l'utilizzazione (altro…)
La realizzazione di copia di videogrammi mediante servizio di registrazione da remoto ai fini della riproduzione privata di terzi è comunque assoggettata all'autorizzazione dell'avente diritto in via esclusiva. Infatti, (altro…)
L’attività della Società Consortile Fonografici (ora S.C.F. Consorzio Fonografici) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. – produttori musicali indipendenti – e numerose altre case discografiche non associate). In veste di mandataria di tutti tali soggetti, SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi.
La legittimazione all’esercizio del diritto a remunerazione (o all’equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del primo comma dell’art. 73 l.d.a.), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti. La SCF è, quindi, legittimata, in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali. Il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.
La nozione di comunicazione al pubblico, che esclude individui appartenenti ad un gruppo privato, non può ritenersi estranea ai casi in cui, pur dovendo gli utenti registrarsi mediante una forma di iscrizione, il numero dei potenziali destinatari rimane indeterminato e comunque “piuttosto considerevole”. Il discrimine, al fine della applicabilità della normativa, va invero riconosciuto nel valore aggiunto attribuito dall’emissione di musica, che diviene una prestazione supplementare cui consegue un qualche utile (quale l’emissione di musica negli ambienti di una palestra, ed ancor più nell’effettuazione dei corsi che attribuisce un tale cospicuo valore).