È nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. la delibera di approvazione del bilancio di s.p.a. nel quale il criterio di valutazione delle rimanenze sia stato mutato in assenza dei «casi eccezionali» che l’art. 2423-bis, ultimo comma, c.c. richiede per derogare al principio di costanza dei criteri; tali casi ricorrono soltanto quando fatti non ordinari determinano una situazione economica, produttiva o giuridica del tutto nuova e stabile, che renda necessario un diverso metodo di stima, e non quando si registrino fluttuazioni, anche eccezionali, del costo della materia prima, né quando il mutamento sia motivato con il risultato che si intende conseguire; il mutamento è inoltre ingiustificato quando risulti inutile, perché il valore di realizzo, da iscrivere se minore ai sensi dell’art. 2426, n. 9, c.c., è inferiore al costo calcolato con entrambi i metodi [passaggio dal costo medio ponderato al LIFO a scatti nella valutazione dello zinco impiegato nelle vasche di zincatura].
Viola i principi di chiarezza e correttezza il rendiconto finanziario che adatta i dati di flusso dell’esercizio precedente, in conseguenza della riclassificazione di alcune poste, senza segnalare né commentare la non comparabilità e l’adattamento, anche se la carenza non si riflette sui risultati del conto economico e dello stato patrimoniale.
Il difetto di chiarezza del bilancio può essere neutralizzato dai chiarimenti forniti in assemblea soltanto se questi illustrano e spiegano le poste interessate e risultano dal verbale pubblicato nel registro delle imprese insieme al bilancio, mentre non basta la consegna ai soci, durante la seduta, di un testo con evidenziati i dati modificati.
La rettifica nel bilancio dell’esercizio successivo, non giustificata da emergenze sopravvenute, di poste del bilancio impugnato implica l’ammissione dell’errore in cui era incorso quest’ultimo, che concorre a determinare l’invalidità della delibera quando sia di rilievo [crediti e ricavi da prestazioni di servizi iscritti tra le rimanenze e tra gli altri ricavi].