Nella s.r.l. la controversia sull’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio rientra nella clausola compromissoria statutaria e può essere decisa da arbitri quando il socio deduca esclusivamente vizi di carattere formale o procedimentale, come la violazione del diritto di informazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., perché tali vizi non tutelano interessi sottratti alla disponibilità delle parti; sono invece indisponibili soltanto le controversie in cui si censuri il contenuto del bilancio per violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., posti a presidio di interessi generali, la cui violazione determina la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto [clausola che devolve all’arbitro unico nominato da una camera arbitrale le controversie tra soci e società, comprese quelle sulla validità delle delibere; declaratoria di incompetenza del tribunale].
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando la domanda, respinta per ragioni di rito, non possa ritenersi meramente dilatoria o manifestamente infondata.