È legittima la convocazione dell’assemblea di s.r.l. effettuata direttamente dal socio quando l’amministratore, al quale lo statuto riserva il potere di convocazione, sia rimasto inerte di fronte alla richiesta di convocarla per deliberare la sua revoca, e l’inerzia sussiste anche quando l’amministratore convochi l’assemblea su un ordine del giorno diverso da quello sollecitato; le decisioni assunte con le maggioranze statutarie nell’assemblea così convocata sono valide [assemblea convocata dall’amministratore per una generica relazione sulla richiesta della socia titolare del novantacinque per cento del capitale].
Il conflitto di interessi del socio rende annullabile la decisione ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. soltanto se chi la impugna dimostra che essa è stata assunta per perseguire un interesse extrasociale e che ne è derivato un danno, anche solo potenziale, al patrimonio sociale, e a tal fine non basta allegare di avere sporto denuncia penale contro il socio per fatti commessi in danno della società [revoca dell’amministratore e nomina in sua sostituzione del socio di maggioranza].
Tra le parti dell’atto costitutivo la simulazione della ripartizione delle quote di s.r.l. può essere provata soltanto mediante controdichiarazione, e non con dichiarazioni stragiudiziali di terzi, verbali assembleari, testimoni o presunzioni, che l’art. 1417 c.c. esclude, sicché la compagine sociale è quella risultante dall’atto costitutivo.
La verificazione della sottoscrizione disconosciuta deve svolgersi sull’originale della scrittura privata ed è ammessa su copia fotostatica soltanto quando la produzione dell’originale sia divenuta impossibile per causa non imputabile alla parte che intende avvalersene e la conformità della copia non sia stata contestata; non giustifica la mancata produzione dell’originale la presentazione di una denuncia che non specifica la sottrazione della scrittura, sicché di essa e degli esiti della consulenza grafica non si può tenere conto.
La revoca dell’amministratore di s.r.l. è efficace anche in mancanza di giusta causa, che incide soltanto sull’eventuale obbligo della società di risarcire il danno all’amministratore revocato.
Nel giudizio di impugnazione delle decisioni dei soci di s.r.l. la società è l’unico contraddittore necessario, e le spese delle fasi cautelare, di reclamo e di merito vanno liquidate sulla base di una valutazione complessiva dell’esito della controversia, tenendo conto della soccombenza finale anche quando l’istanza di sospensione sia stata accolta.