Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta a ciascun comproprietario di una partecipazione di s.r.l., che può esercitarlo individualmente senza passare per il rappresentante comune previsto dall’art. 2468, comma 5, c.c., perché si tratta di un potere servente e strumentale che prescinde dalla frazione di capitale posseduta ed è funzionale a impartire consapevoli istruzioni al rappresentante comune, al quale restano riservati il voto in assemblea e l’impugnazione delle delibere [comproprietaria per un terzo di una quota pari al settanta per cento del capitale].
La morte del rappresentante comune della partecipazione in comproprietà, sopravvenuta nel corso del procedimento cautelare promosso da uno dei comproprietari per l’esercizio del diritto di consultazione, non determina l’interruzione del processo quando egli non sia parte del giudizio.