La partecipazione in una società di capitali, quale bene immateriale soggetto al regime dei beni mobili, può essere acquistata per usucapione, e il possesso utile può derivare dall’iscrizione nel libro dei soci di un atto di acquisto anche nullo o inefficace, perché l’iscrizione consente al socio iscritto di esercitare in via di fatto i diritti sociali escludendone gli altri pretendenti [cessionario iscritto nel libro dei soci dal 1985 che aveva esercitato in modo esclusivo i diritti di voto e agli utili e amministrato la società, mentre la cedente era rimasta estranea alla vita sociale].
La nullità del contratto di cessione della partecipazione non impedisce al cessionario di acquistarla per usucapione, perché l’animus possidendi non è escluso dalla consapevolezza di non avere un valido titolo, e l’accertamento dell’acquisto a titolo originario comporta il rigetto delle domande del cedente dirette a far dichiarare la propria qualità di socio e a ottenere l’iscrizione nel libro dei soci.
Quando la cessione onerosa di azioni dissimuli una cessione a titolo gratuito, la donazione dissimulata stipulata con scrittura privata autenticata è nulla per difetto della forma dell’atto pubblico prescritta dall’art. 782 c.c. [azioni pervenute per successione cedute a un coerede per un prezzo quietanzato, che il cessionario aveva in seguito riconosciuto per iscritto di non avere mai pagato].
La quietanza contenuta nell’atto di cessione, che ha natura di confessione stragiudiziale del pagamento, può essere superata dalla successiva dichiarazione scritta con cui il cessionario riconosce che il prezzo non è mai stato pagato, che integra a sua volta una confessione stragiudiziale quando contenga l’ammissione consapevole di un fatto a lui sfavorevole e sia stata consegnata a uno dei cedenti, mentre le dichiarazioni favorevoli rese dalla parte in sede di interrogatorio formale sono liberamente valutate dal giudice.
La domanda di nullità della cessione di partecipazioni pervenute ai cedenti per successione non deve essere preceduta dall’azione di riduzione, perché la vicenda successoria costituisce soltanto l’occasione di fatto della cessione e non attiene al petitum, e la società emittente difetta di legittimazione a far valere l’usucapione delle partecipazioni cedute a un socio.
Interrompono il possesso utile per l’usucapione soltanto gli atti giudiziali che manifestino la volontà di riacquistare il bene e siano diretti a privarne il possessore, oppure gli atti che comportino la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa.