La delibera di approvazione del bilancio non è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. quando le imputazioni contabili erronee, corrette nel bilancio dell’esercizio successivo, risultino non rilevanti perché inidonee a influenzare le decisioni fondate sulla lettura del bilancio, che rappresenta comunque in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società [spese legali per rischi di contenzioso iscritte tra i debiti per fatture da ricevere anziché nel fondo rischi e poi riclassificate, e importo ripetuto per errore nella nota integrativa senza effetti sui saldi].
L’accantonamento al fondo per rischi e oneri di spese legali connesse a un rischio potenziale di contenzioso, fondato su una stima degli amministratori illustrata nella nota integrativa e soggetta a riesame negli esercizi successivi, rispetta i principi di competenza e prudenza, e l’iniziale iscrizione della posta in una diversa voce del passivo, poi riclassificata, non incide sulla veridicità del bilancio.
Il bilancio rispetta il presupposto della continuità aziendale quando la nota integrativa illustri le prospettive di prosecuzione dell’attività e la valutazione degli amministratori trovi riscontro nell’evoluzione della gestione esposta nel bilancio successivo, mentre il ritardo nell’approvazione dovuto alla rielaborazione del bilancio dell’esercizio precedente non rivela di per sé il venir meno di tale presupposto [bilancio approvato oltre undici mesi dopo la chiusura dell’esercizio, dopo la riapprovazione del bilancio precedente rettificato].
Il socio ha interesse a impugnare la delibera di approvazione del bilancio quando alleghi un pregiudizio derivante dal difetto di chiarezza, verità e correttezza di una o più poste e indichi specificamente quelle contestate, perché la verifica della loro conformità alla legge attiene al merito della domanda, anche se il socio abbia già ottenuto in via cautelare l’accesso alla documentazione contabile.
Per effetto delle proroghe del termine fissato dall’art. 379 d.lgs. 14/2019, la società a responsabilità limitata che superi i limiti dell’art. 2477 c.c. era tenuta a nominare l’organo di controllo o il revisore entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, sicché non era tenuta a corredare di tale relazione il bilancio di quell’esercizio.
Le norme sulla redazione del bilancio hanno natura imperativa e le scelte valutative degli amministratori restano sindacabili nel rispetto della clausola generale di chiarezza, e la delibera che approva un bilancio redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza è nulla ai sensi dell’art. 2379 c.c. sia quando la violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo e quello rappresentato, sia quando dal bilancio non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni richieste dalla legge per ciascuna posta.