La determinazione del valore della quota del socio escluso da una società a responsabilità limitata va riferita al valore di mercato del patrimonio sociale al momento dell’esclusione, sicché è manifestamente erronea, ai sensi dell’art. 1349 c.c., la stima dell’esperto che determini il valore degli immobili sociali devalutando alla data dell’esclusione i prezzi ricavati dalle vendite concluse in epoca successiva, perché tale criterio non è conforme alle regole tecniche dell’estimo immobiliare, e in tal caso il giudice ridetermina il valore della quota avvalendosi di una consulenza tecnica che stimi gli immobili con il metodo comparativo riferito alle condizioni di mercato dell’epoca [società consortile a responsabilità limitata in liquidazione i cui immobili erano stati ceduti tra il 2022 e il 2023, a fronte di un’esclusione deliberata nel giugno 2020].
Quando la determinazione del valore della quota del socio escluso compiuta dall’esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c. sia contestata soltanto con riferimento alla stima degli immobili sociali, il riesame giudiziale resta limitato a tale profilo, e l’ulteriore erroneità della stima dedotta tardivamente, relativa a beni sociali non valutati dall’esperto, è estranea al thema decidendum ormai cristallizzato e non può essere sottoposta alla consulenza tecnica d’ufficio.
Sulla somma dovuta al socio escluso a titolo di liquidazione della quota decorrono gli interessi legali dalla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 2473 c.c., computato dalla delibera assembleare di esclusione, e gli interessi al tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
La manifesta erroneità della determinazione del terzo arbitratore, che ai sensi dell’art. 1349 c.c. ne consente la rideterminazione giudiziale, ricorre quando la valutazione si fondi su dati errati, su un ragionamento contraddittorio tra premesse e conclusioni o su errori di calcolo o di impostazione, rileva indipendentemente dalla circostanza che abbia causato l’iniquità della determinazione e va apprezzata, quanto al suo carattere manifesto, in relazione alle regole tecniche proprie dell’attività dell’esperto e non a nozioni di comune esperienza.
L’omessa redazione dei verbali di sopralluogo e di accesso presso gli uffici pubblici da parte del consulente tecnico d’ufficio non inficia la consulenza quando sia pacifico che le operazioni siano state effettivamente eseguite alla presenza dei consulenti di parte e non sia dedotta la rilevanza concreta dell’omissione, e il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia replicato in modo puntuale alle osservazioni dei consulenti di parte indicando le fonti del proprio convincimento, assolve l’obbligo di motivazione.