L’azione di responsabilità promossa dal curatore contro l’amministratore della società fallita dipende da rapporti già esistenti nel patrimonio dell’impresa all’apertura della procedura, che si pongono con essa in relazione di mera occasionalità; essa non è perciò attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., ma resta soggetta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 168/2003. [Nella specie, il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Palermo e l’azione era stata proposta davanti alla sezione specializzata di Torino].
Integra distrazione qualsiasi atto che determini la fuoriuscita di un bene dal patrimonio sociale con diminuzione certa della garanzia dei creditori, a prescindere dalle modalità. Nell’azione del curatore contro l’amministratore per la mancata consegna dei beni sociali, spetta alla procedura provare che i beni sono esistiti nel patrimonio della società nel periodo di responsabilità del convenuto; le scritture contabili hanno a tal fine valore solo indiziario, perché i beni potrebbero esservi stati iscritti anche se inesistenti, e devono essere valutate con il complesso del materiale probatorio. Fornita questa prova, spetta all’amministratore, in ragione della natura contrattuale della sua responsabilità, dimostrare che i beni non più rinvenuti hanno avuto una destinazione conforme agli scopi dell’impresa, e in mancanza la distrazione può essere presunta.
L’amministratore risponde del valore del bene iscritto nell’ultimo bilancio da lui redatto quando ne è provato l’ingresso nel patrimonio sociale ed egli non dimostra né di averlo consegnato alla curatela né di averlo destinato alle esigenze dell’impresa, né che sia stato ceduto prima della sua nomina. [Nella specie, cavidotto interrato acquistato da una società poi incorporata nella fallita, iscritto in bilancio per € 300.000 e non rinvenuto dalla curatela]. È inammissibile e inutile la consulenza tecnica richiesta dall’amministratore per stimare beni che il perito non può esaminare, o per ricercarli, perché sarebbe diretta a supplire all’onere probatorio a suo carico.
Non rispondono di distrazione l’amministratore che prova, secondo il criterio del più probabile che non, lo smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete prima del fallimento, né quello di un veicolo che, pur detenuto da un terzo, risulta ancora di proprietà della società e può essere recuperato dalla curatela con le opportune azioni. Né può fondare la condanna la sola iscrizione in bilancio di attrezzature non rinvenute, quando non vi è altro elemento sulla loro esistenza nel patrimonio sociale durante la gestione del convenuto.