In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non prova l’inclusione nella cessione del credito controverso quando individua i crediti ceduti con criteri generici, come il riferimento a tutti i crediti verso debitori classificati a sofferenza derivanti da finanziamenti sorti in un arco di quasi sessant’anni e individuati per relationem nel documento allegato al contratto di cessione; non è sufficiente il collegamento alla pagina web indicata nell’avviso quando conduca a un elenco anonimizzato di rapporti e clienti, privo di elementi idonei a ricondurre con certezza alla cessione i rapporti controversi, né l’inerzia processuale della banca cedente dopo l’intervento della cessionaria [società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società correntista e mutuataria e dei suoi fideiussori].
L’eccezione di estinzione della fideiussione per il decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, che l’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale, deve sollevare nell’atto di opposizione, sicché è tardiva se proposta per la prima volta nella memoria prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c.; la preclusione così maturata rende irrilevante la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga a tale norma, il cui rilievo d’ufficio non interferisce con la preclusione ormai consumata.
È inammissibile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione per la prima volta in appello della dichiarazione di cessione con cui il cessionario intenda provare la titolarità del credito, se non risulta che la parte non abbia potuto produrla nel giudizio di primo grado.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo oggetto dell’istruttoria; per le garanzie stipulate in epoca successiva il garante deve dimostrare che, al momento della sottoscrizione, un rilevante numero di istituti di credito era coinvolto in una condotta diffusa e coordinata di diffusione di modelli uniformi, e non basta la coincidenza del contenuto delle clausole con lo schema censurato, perché la nullità non dipende dal contenuto delle clausole in sé ma dal loro essere riproduzione di un modello attuativo dell’intesa vietata.
È valida la fideiussione omnibus prestata, entro un importo massimo garantito, per le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie già consentite o da consentire in futuro, anche se stipulata prima dell’apertura dei rapporti garantiti.
Il piano di ammortamento alla francese non produce anatocismo né costi occulti quando il mutuatario abbia sottoscritto il contratto con l’indicazione dell’importo erogato, della periodicità e del numero delle rate costanti, dei tassi e del tipo di ammortamento, disponendo così delle informazioni necessarie per comprendere il costo del finanziamento.