È inammissibile, perché manifestamente infondata, l’azione di classe proposta ai sensi dell’art. 140-bis cod. cons. per ottenere la restituzione di una parte dei pedaggi autostradali pagati dagli utenti in ragione delle carenze manutentive della rete accertate da autorità indipendenti, quando manchi qualsiasi allegazione dell’inadempimento del concessionario in relazione ai singoli viaggi degli attori, in termini di difetti di manutenzione incontrati, ritardi o deviazioni, perché l’azione di classe non costituisce una forma di tutela ulteriore rispetto a quella che ciascun consumatore può esercitare individualmente, ma consente di trattare in un unico procedimento più domande connesse a uno stesso illecito, restando fermi i principi in tema di allegazione e prova dell’inadempimento, e non è consentito istituire un automatismo tra il transito sull’autostrada e le carenze manutentive rilevate dalle autorità, dal quale inferire il diritto al rimborso parziale del pedaggio [associazione di consumatori, su mandato di più utenti, contro la società concessionaria di una rete autostradale, sulla base dei rilievi dell’autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’autorità nazionale anticorruzione].
I provvedimenti delle autorità indipendenti hanno natura ed esiti autonomi rispetto al giudizio civile, e il valore probatorio loro riconosciuto può essere invocato soltanto se l’attore abbia assolto almeno l’onere di allegazione, lamentando un concreto disservizio che trovi riscontro nelle carenze descritte in quei provvedimenti.
Nell’azione di classe proposta dagli utenti di una rete autostradale difetta l’omogeneità dei diritti quando, in base alla prospettazione dell’attore, potrebbero aderire anche soggetti che non rivestono la qualità di consumatori e che, per il solo fatto di essere transitati sulla rete, lamenterebbero pregiudizi di natura diversa dal pagamento del pedaggio, come i ritardi dannosi per la propria attività d’impresa.
La responsabilità del concessionario di un’autostrada verso l’utente che vi transita pagando il pedaggio ha natura contrattuale, e l’utente che agisce ha l’onere di provare il titolo e di allegare l’inadempimento, mentre spetta al concessionario provare il fatto estintivo della pretesa.