Nel procedimento d’urgenza promosso dal socio non amministratore [di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata] per accedere alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza del bilancio [chiuso al 31.12.2024] può essere presunto quando risultano gravi criticità nei bilanci degli esercizi precedenti [rilievi di non veridicità e scorrettezza mossi dal c.t.u. al bilancio 2022 nel giudizio di impugnazione promosso da alcuni soci e dichiarazione di nullità del bilancio 2021 e della relativa delibera di approvazione]. Il mancato riscontro della società alle richieste del socio, unito alla sua mancata costituzione in giudizio, porta a ritenere che il ritardo nell’accesso possa vanificare l’esito della consultazione.
La possibilità per il socio di verificare presso il registro delle imprese l’avvenuta approvazione e pubblicazione del bilancio, ove la società abbia adempiuto all’obbligo di deposito [del bilancio sociale gravante sulle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 112/2017], non esclude l’accoglimento del ricorso quando la società non ha riscontrato le richieste del socio né ha preso posizione su di esse e il socio ha chiesto anche documentazione ulteriore [relativa all’iter di commissariamento della cooperativa e alle comunicazioni intercorse con il Ministero].
La misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c. è compatibile con il provvedimento cautelare d’urgenza di natura anticipatoria avente a oggetto un obbligo di facere infungibile [ordine di consentire al socio, anche tramite il professionista incaricato, l’accesso alla documentazione sociale e l’estrazione di copia], anche in assenza di consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito, perché le misure coercitive rafforzano l’effettività della tutela cautelare e d’urgenza incentivando la spontanea ottemperanza al provvedimento [a fronte della condotta non collaborativa e ostruzionistica della società, rimasta contumace; la somma è stata determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in considerazione della natura di società cooperativa della resistente].
Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, co. 2, c.c.) è sempre esercitabile nei confronti della società, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e tutelando la riservatezza e la concorrenzialità dell’impresa, con richieste di notizie e documenti specifiche e determinate e con modalità tali da non ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali, così da evitare che l’esercizio del diritto trasmodi in abuso.