È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio non amministratore di s.r.l. chiede di accedere alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., perché il diritto di accesso è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione in atto e il suo differimento all’esito del giudizio di merito ne frustrerebbe irreparabilmente l’attualità, sicché l’esigenza cautelare non può essere adeguatamente soddisfatta dalla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel giudizio ordinario di cognizione. Il ricorso cautelare atipico è inammissibile solo quando l’istante possa disporre, o abbia già usufruito, di un’azione cautelare tipica idonea a neutralizzare il pregiudizio paventato, ovvero quando siano esperibili procedimenti sommari tipici o fasi sommarie di procedimenti ordinari volti all’emissione di provvedimenti anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Grava sulla società l’onere di provare di aver consentito la consultazione della documentazione sociale o di aver concretamente posto il socio nella condizione di esercitare il diritto di informazione, e a tal fine non è sufficiente la mera allegazione di una generica disponibilità priva di riscontri probatori [società che, dopo l’accesso ispettivo, aveva consegnato solo in parte i documenti e i chiarimenti richiesti e che in giudizio aveva prima ammesso la consegna parziale offrendo la documentazione mancante, per poi affermare che tutta la documentazione esistente era già stata consegnata].
Il socio non deve fornire alcuna giustificazione per l’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., né dimostrare un suo specifico interesse alla conoscenza dei documenti richiesti, perché il diritto potestativo all’ispezione deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dall’utilità delle informazioni rispetto a uno specifico evento societario, anche al fine di determinarsi in merito all’esperimento di azioni di responsabilità o di revoca nei confronti degli amministratori. Il periculum in mora è pertanto integrato dall’attuale compressione del diritto del socio all’informazione funzionale al controllo della gestione, senza necessità di indicare specifiche circostanze che renderebbero tardiva l’acquisizione della documentazione in sede di cognizione ordinaria né di provare le irregolarità gestionali dell’amministratore.
Il diritto di consultazione del socio non amministratore comprende, anche nel silenzio dell’art. 2476, co. 2, c.c., la facoltà di estrarre copia della documentazione a proprie spese, perché tale possibilità è connaturata all’effettività del diritto di controllo, che altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato o in parte vanificato.
Il diritto di controllo del socio non amministratore è un diritto potestativo il cui presupposto necessario e sufficiente è la qualità di socio, a prescindere dall’entità della partecipazione, e la mancata partecipazione all’organo gestorio al momento del suo esercizio; le modalità di esercizio sono determinate secondo i principi di correttezza e buona fede, sicché il socio non può avanzare richieste con modalità d’intralcio alla gestione, con finalità vessatorie o diverse da quelle informative, né con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.