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Tribunale di Catanzaro, 8 Gennaio 2026

Diritto di consultazione del socio di s.r.l. e misure coercitive nel provvedimento d’urgenza

Tribunale di Catanzaro, 8 Gennaio 2026
Diritto di consultazione del socio di s.r.l. e misure coercitive nel provvedimento d’urgenza

La misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c. è compatibile con il provvedimento cautelare d’urgenza di natura anticipatoria avente a oggetto un obbligo di facere infungibile [ordine alla società di consentire al socio non amministratore, anche tramite un professionista, la consultazione e l’estrazione di copia dei libri sociali e dei documenti contabili], anche in assenza di consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito, perché le misure coercitive rafforzano l’effettività della tutela cautelare e d’urgenza incentivando la spontanea ottemperanza al provvedimento [a fronte della condotta non collaborativa e ostruzionistica della società, rimasta contumace; la somma è stata determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in considerazione della natura di start-up della società, del capitale versato e dell’attività svolta].

Il diritto di consultazione è correttamente esercitato quando la richiesta stragiudiziale del socio indica in modo specifico i documenti da esaminare e propone date e orari tali da consentire alla società di reperire la documentazione senza intralcio per l’attività lavorativa. In tal caso il mancato riscontro della società alle richieste, unito alla sua mancata costituzione in giudizio, integra il pericolo che il ritardo nell’accesso vanifichi l’esito della consultazione [tanto più a fronte di una situazione aziendale critica risultante dalla corrispondenza tra il ricorrente, socio ed ex consigliere dimissionario, e gli altri due soci amministratori].

Sono esclusi dall’ordine di consultazione i bilanci depositati presso la camera di commercio e la relativa documentazione allegata, perché consultabili da chiunque presso il registro delle imprese.

L’istanza di designazione dell’ufficiale giudiziario incaricato dell’attuazione del provvedimento cautelare, con autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica, va respinta in sede cautelare perché concerne la fase attuativa, da introdurre eventualmente dopo la notifica del provvedimento in assenza di spontanea attuazione.

Il diritto del socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, co. 2, c.c.) è sempre esercitabile nei confronti della società, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e tutelando la riservatezza e la concorrenzialità dell’impresa, con richieste di notizie e documenti specifiche e determinate e con modalità tali da non ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali, così da evitare che l’esercizio del diritto trasmodi in abuso.

Data Sentenza: 08/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Song Damiani
Registro: RG 4327 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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