Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che ha accertato l’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI di fideiussione omnibus, costituisce prova privilegiata della nullità delle clausole riprodotte nelle fideiussioni stipulate nel periodo coperto dall’istruttoria o in epoca di poco successiva, ma non di quelle stipulate in anni successivi, rispetto alle quali il garante deve dimostrare con altri mezzi che, al momento della sottoscrizione, un rilevante numero di istituti di credito era coinvolto in una condotta diffusa e coordinata consistente nel sottoporre ai clienti modelli uniformi di fideiussione, privandoli di un’effettiva libertà di scelta [due fideiussioni omnibus prestate nel 2013 da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di due società verso una banca; il primo giudice aveva respinto la domanda di nullità ritenendo che per i contratti a valle dell’intesa fosse prevista soltanto la tutela risarcitoria].
Quando il debitore ceduto non formula specifici profili di contestazione delle operazioni di cessione, limitandosi a dedurre l’insufficienza della documentazione prodotta, la titolarità del credito in capo al cessionario intervenuto nel giudizio all’esito di due successive cessioni in blocco può ritenersi provata dagli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che richiamano i contratti di cessione e la categoria dei crediti in sofferenza in cui rientra quello controverso, unitamente allo stralcio del contratto di cessione e alla dichiarazione di cessione del cedente intermedio, senza che rilevi che la sottoscrizione di quest’ultima sia un’immagine applicata sul documento informatico, in mancanza di specifiche deduzioni sulla difformità della copia dall’originale.
I contratti di fideiussione stipulati a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’autorità di vigilanza sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.