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Tribunale di Napoli, 12 Dicembre 2025, n. 11736/2025

Revocatoria ordinaria e tardiva allegazione della consapevolezza del pregiudizio del terzo acquirente

Tribunale di Napoli, 12 Dicembre 2025, n. 11736/2025
Revocatoria ordinaria e tardiva allegazione della consapevolezza del pregiudizio del terzo acquirente

Nel giudizio di revocatoria ordinaria di un atto di disposizione a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente, e i fatti dai quali desumerla, devono essere allegati entro il limite preclusivo fissato dall’art. 171-ter c.p.c., sicché è tardiva l’allegazione compiuta per la prima volta con la memoria prevista dal comma 1, n. 3, di tale norma, quando l’allegazione di fatti nuovi è ormai preclusa [revocatoria della vendita di un capannone industriale e di un fabbricato, stipulata dalla società debitrice un mese dopo la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del precetto, e della successiva scissione parziale con cui la società acquirente ha assegnato gli stessi immobili a una società del medesimo gruppo].

Il sequestro della quota del legale rappresentante della società alienante, risultante da un verbale assembleare allegato all’atto di vendita con un generico riferimento a debiti tributari, non costituisce indizio univoco della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato ai creditori dell’alienante, perché non consente di stabilire se i debiti si riferiscano alla società o alla persona fisica titolare della quota sequestrata.

Ai fini della revocatoria ordinaria di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, mentre per l’atto anteriore al sorgere del credito occorrono la dolosa preordinazione del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, se l’atto è oneroso, la partecipazione del terzo a tale preordinazione.

La consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente può essere desunta da presunzioni, che richiedono un fatto noto certo e un nesso tale che, secondo le regole di comune esperienza, il fatto ignoto appaia conseguenza univoca del fatto noto, e gli elementi dedotti vanno valutati nel loro collegamento logico e cronologico per accertare se il terzo, alla data dell’atto, conoscesse il pregiudizio che ne sarebbe derivato ai creditori del disponente.

Nella prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, gli elementi interni al rapporto tra il terzo e il debitore disponente sono i più idonei a fondare il convincimento della conoscenza effettiva, mentre gli indizi esterni rilevano solo se il terzo sia venuto concretamente a contatto con essi, e il giudice deve valutare dapprima ciascun indizio singolarmente, per vagliarne gravità e precisione, e poi tutti gli indizi nel loro complesso, con un giudizio ex ante fondato sulla comune esperienza.

Data Sentenza: 12/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 26151 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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