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Tribunale di Napoli, 27 Novembre 2025, n. 11034/2025

Opposizione di terzo del promissario acquirente divenuto proprietario contro la condanna al rilascio dell’immobile

Tribunale di Napoli, 27 Novembre 2025, n. 11034/2025
Opposizione di terzo del promissario acquirente divenuto proprietario contro la condanna al rilascio dell’immobile

Chi, rimasto estraneo al giudizio concluso con la condanna del comodatario al rilascio di un immobile in favore dell’acquirente subentrato nel comodato quale nuovo proprietario, sia divenuto proprietario dello stesso immobile per effetto della sentenza che ne dispone il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c., i cui effetti retroagiscono alla trascrizione del contratto preliminare, è titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello fatto valere in quel giudizio e può proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., perché l’esecuzione della sentenza di rilascio comporta di necessità il sacrificio, non solo di fatto, del suo diritto [promissario acquirente di un appartamento, divenuto proprietario insieme al copromissario in forza della sentenza costitutiva pronunciata dopo l’accertamento della simulazione della successiva vendita a un terzo, che contesta la sentenza di condanna al rilascio emessa nei confronti del copromissario comodatario in favore del terzo acquirente; accoglimento con dichiarazione di non opponibilità della sentenza].

Il proprietario dell’immobile che non è indicato nel titolo esecutivo come soggetto passivo dell’esecuzione per consegna o rilascio non può avvalersi dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., riservata ai soggetti indicati nel titolo e ai loro eredi e, in base all’art. 602 c.p.c., ai terzi proprietari nell’espropriazione forzata ma non nell’esecuzione per consegna o rilascio, sicché, poiché l’azione ordinaria di accertamento non evita nelle more gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione, l’opposizione di terzo costituisce l’unico mezzo di tutela del suo diritto autonomo e incompatibile.

L’opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c. è esperibile non solo dal litisconsorte necessario pretermesso, ma anche da chi, estraneo al giudizio, sia titolare di un diritto autonomo e incompatibile con quello delle parti destinatarie del provvedimento, dalla cui esecuzione subirebbe un pregiudizio giuridico e non di mero fatto.

La trascrizione del contratto preliminare produce un effetto prenotativo, analogo a quello della trascrizione della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., che fa retroagire gli effetti della trascrizione del contratto definitivo o della sentenza che tiene luogo del contratto non concluso al momento della trascrizione del preliminare.

Data Sentenza: 27/11/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Rosa Romano Cesareo
Registro: RG 4394 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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