Integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. la condotta dell’impresa che acquista dal socio di controllo del distributore esclusivo di un concorrente [coniuge dell’amministratore del distributore] l’intera partecipazione in una società di nuova costituzione, priva di precedente attività, nella quale è stato fatto confluire l’avviamento del distributore [personale, clienti e informazioni commerciali], pattuendo un prezzo elevato e crescente in funzione dei clienti e degli agenti acquisiti e un obbligo di non concorrenza del venditore esteso alle società da lui controllate, così da porre il distributore nell’impossibilità di proseguire l’attività per il concorrente. La consapevolezza dei rapporti contrattuali tra distributore e concorrente si desume dalla coincidenza soggettiva tra chi controllava le due società, e non è necessaria la prova di un pactum sceleris tra il distributore e l’impresa avvantaggiata, essendo sufficiente una relazione di interessi tale da far ritenere l’attività del distributore oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultima.
Ai fini della concorrenza sleale per impedimento, l’aggressione dell’altrui avviamento va riconosciuta in base all’impedimento determinato, con qualsiasi modalità posto in essere [nella specie, indirettamente, impedendo al distributore del concorrente di adempiere le obbligazioni assunte nei suoi confronti], e l’illecito non è escluso dal fatto che il concorrente sia riuscito a contenere il pregiudizio organizzandosi in tempi brevi.
Nella liquidazione del danno da concorrenza sleale non può computarsi a titolo di danno emergente il costo del personale dipendente impiegato per difendere la clientela, spesa che il datore di lavoro avrebbe comunque sostenuto, mentre rilevano le spese di trasferta documentate da ricevuta fiscale; il lucro cessante può essere liquidato in via equitativa in una percentuale del fatturato del periodo necessario a fidelizzare la clientela [circa il 6% del fatturato di nove mesi nell’area interessata].
Quando la condotta sleale si è esaurita [con la cessione della società interposta], non sussistono i presupposti per fissare una penale per ogni ulteriore violazione né per ordinare la pubblicazione della sentenza.
La comunanza di clientela, presupposto del rapporto di concorrenza, non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti, ma dall’insieme dei consumatori dei prodotti.