Non integra concorrenza sleale parassitaria la realizzazione da parte di un concorrente di un macchinario esteticamente simile e con funzioni analoghe a quello di altra impresa [non coperto da privativa e privo di particolare originalità], la sua esposizione nelle fiere di settore e la sua promozione con brochure e video pubblicitari simili ma non sovrapponibili, in mancanza della prova dell’utilizzo delle conoscenze e della tecnica costruttiva del concorrente, perché si tratta di comportamenti consequenziali volti a promuovere un prodotto concorrente nel rispetto delle regole della libera concorrenza, e non di una serie di imitazioni preordinate ad appropriarsi dell’opera altrui.
La concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti quanto di rilevanti iniziative imprenditoriali, protratta nel tempo; per configurarla occorre una pluralità di episodi imitativi, da valutare con un criterio funzionale che ne evidenzi la coordinazione volta allo sfruttamento sistematico delle iniziative altrui, anche sotto il profilo pubblicitario.