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Corte d'appello di Roma, 14 Gennaio 2026, n. 272/2026

Azioni proprie acquistate da società socia con identico rappresentante e contratto con sé stesso

Corte d'appello di Roma, 14 Gennaio 2026, n. 272/2026
Azioni proprie acquistate da società socia con identico rappresentante e contratto con sé stesso

Integra la fattispecie del contratto con sé stesso di cui all’art. 1395 c.c., con conseguente annullabilità dell’atto, l’acquisto di azioni proprie concluso da una società con una società socia quando le due contraenti hanno il medesimo legale rappresentante, anche se la società venditrice interviene all’atto per mezzo di un procuratore speciale nominato da quest’ultimo [società che, in esecuzione della delibera assembleare di autorizzazione ai sensi dell’art. 2357 c.c., acquista azioni proprie pari al sei per cento del capitale da una società socia il cui amministratore unico e socio unico, coincidente con l’amministratore delegato dell’acquirente, nomina lo stesso giorno un procuratore speciale per la stipula; contratto annullato e decreto ingiuntivo per il prezzo revocato].

L’indicazione del numero delle azioni e del prezzo nella delibera assembleare che autorizza l’acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c. non esclude il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 1395 c.c. quando, al momento della vendita, il valore del patrimonio sociale risultante dal bilancio successivo pone in contrasto l’interesse del socio venditore con quello della società acquirente e l’amministratore che rappresenta entrambe le parti è in grado di comprendere che i dati di bilancio disponibili non sono attendibili, perché una società acquirente rappresentata da un soggetto diverso dal venditore non avrebbe avuto interesse ad acquistare le azioni a un prezzo del tutto sproporzionato.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo la necessità di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato entro la prima udienza sorge soltanto in presenza di specifiche contestazioni, come quella relativa alla tempestività della notificazione dell’opposizione, sicché non è tardiva la produzione dell’originale effettuata con le modalità del processo telematico, mediante deposito della copia dichiarata conforme e della relativa procura alle liti, a seguito della contestazione sollevata dal creditore al termine del giudizio di primo grado.

Quando al giudizio promosso per l’annullamento di un contratto è riunito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del prezzo, nel quale la medesima domanda di annullamento è proposta in via riconvenzionale, l’oggetto del primo giudizio resta assorbito nel secondo e con esso restano assorbiti gli eventuali vizi dell’atto introduttivo del primo.

La costituzione in giudizio del debitore che propone opposizione a decreto ingiuntivo mediante deposito di una copia dell’atto di citazione anziché dell’originale previsto dall’art. 165 c.p.c. non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti del creditore e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione, costituisce una mera irregolarità sanata dal successivo deposito dell’originale.

Data Sentenza: 14/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Camillo Romandini
Relatore: Lilia Papoff
Registro: RG 7583 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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