Le controversie relative al rapporto sociale in una società in accomandita semplice, comprese le domande cautelari di sospensione dell’amministratore e di nomina di un amministratore giudiziario provvisorio in vista della revoca ai sensi dell’art. 2259 c.c., non rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché l’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003 riguarda le sole società disciplinate dal libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, sicché trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza e, in particolare, il foro delle cause tra soci previsto dall’art. 23 c.p.c. [domanda cautelare del socio di una società in accomandita semplice per la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario provvisorio, l’esibizione della documentazione contabile e bancaria, l’inibitoria degli atti di straordinaria amministrazione e la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti; domanda dichiarata inammissibile per incompetenza].
La domanda di accertamento incidentale della nullità della clausola compromissoria è sorretta da interesse ad agire soltanto quando l’altra parte intenda avvalersi della clausola.
Il difetto di competenza del giudice adito rende inammissibile la domanda cautelare per carenza di un presupposto processuale.
Le spese del procedimento cautelare vanno integralmente compensate quando il socio che ha chiesto la tutela aderisce all’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministratore.