Il danno derivante dalla mancata tempestiva vendita delle merci giacenti in magazzino, il cui valore si sia poi azzerato prima del fallimento, non può superare il valore reale di mercato delle merci e non coincide con il loro valore contabile, ancorché l’omessa svalutazione delle rimanenze costituisca grave inadempimento dell’amministratore perché occulta la perdita e consente la prosecuzione dell’attività [azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. operante nel commercio di tessuti e abbigliamento nei confronti dell’unica erede dell’amministratore unico deceduto, che aveva accettato l’eredità senza beneficio d’inventario; rimanenze iscritte in contabilità per un valore di circa quattro volte superiore a quello stimato dal consulente tecnico e prive di valore alla data del fallimento; condanna dell’erede e rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in proprio].
Nella quantificazione del danno da illegittima prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, la perdita incrementale maturata nel periodo di indebita prosecuzione va depurata dei costi compatibili con lo stato di liquidazione, e perciò ineliminabili, e non rileva il periodo successivo nel quale la società, pur non posta in liquidazione, abbia di fatto cessato ogni attività senza registrare ulteriori perdite.
Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore costituisce danno risarcibile l’ammanco delle disponibilità di cassa non consegnate al curatore, mentre i prelievi dalle casse sociali privi di plausibile giustificazione non danno luogo a risarcimento quando l’amministratore abbia successivamente eseguito versamenti in favore della società per un importo complessivamente superiore, che ne neutralizza di fatto il pregiudizio.
L’inerzia del socio che, divenuto di fatto titolare dell’intero capitale per successione all’amministratore deceduto, non si adoperi per provocare lo scioglimento della società non fonda una sua responsabilità in proprio quando il danno arrecato dall’amministratore abbia ormai determinato una crisi irreversibile, destinata a sfociare a breve nel fallimento.
Il curatore può esercitare l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall. per il danno cagionato alla società dall’amministratore poi deceduto nei confronti dell’erede, il quale ne risponde anche con il proprio patrimonio personale se ha accettato l’eredità senza beneficio d’inventario.
Il debito risarcitorio dell’amministratore verso la società ha natura di debito di valore anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro, perché questa costituisce solo un elemento di commisurazione del danno privo di incidenza sulla natura del vincolo, sicché spettano la rivalutazione monetaria e, a ristoro del mancato godimento delle somme, gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata annualmente dal momento in cui il danno si è irrimediabilmente prodotto fino alla liquidazione, oltre agli interessi legali sull’importo liquidato dalla pubblicazione della sentenza al saldo per effetto della conversione del debito di valore in debito di valuta.
Con la sentenza di condanna il sequestro conservativo autorizzato in corso di causa si converte automaticamente in pignoramento nei limiti del credito accertato.
Le spese della fase cautelare e del giudizio di merito si liquidano con una valutazione complessiva dell’esito della controversia, anche mediante una maggiorazione del compenso liquidato per il merito, e, quando il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002.
Quando i fatti addebitati sono almeno astrattamente riconducibili a un’ipotesi di reato ricorrono i presupposti dell’art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986 per la registrazione a debito della sentenza e il successivo recupero dell’imposta di registro nei confronti del condannato.